13 Agosto 2026 - 16:35

AGCOM, relazione annuale 2026: focus su pubblicità al gioco d’azzardo, influencer e media digitali

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato la relazione annuale 2026 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro. Il documento presenta dati e rendiconti sull’azione di lavoro condotta

14 Luglio 2026

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato la relazione annuale 2026 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro. Il documento presenta dati e rendiconti sull’azione di lavoro condotta dall’Autorità nel periodo compreso tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026.

Gli interventi regolatori e la vigilanza dei mercati e dei servizi – Dopo una consultazione pubblica, l’Autorità ha adottato (delibera n. 250/25/CONS) le nuove linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale per garantire una posizione di rilievo a tali servizi, ferma restando la possibilità per l’utente di personalizzare le modalità di visualizzazione, come disposto dal Regolamento europeo sulla libertà dei media. Le nuove linee guida rendono più stringenti i criteri di qualificazione di un servizio come “di interesse generale” e limitano il campo di applicazione ai soli dispositivi destinati alla fruizione dei servizi di media, quali smart tv, decoder, dongle e box set, i sistemi di in-car infotainment, le radio domestiche e le radio portatili, escludendo, pertanto, dal perimetro regolamentare dispositivi quali smartphone, computer, tablet, smart speaker e console di gioco.

La tutela giurisdizionale nel settore dei servizi digitali – In tema di piattaforme, ma con riguardo al settore relativo al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, il periodo temporale considerato si caratterizza per l’intervenuta ordinanza del TAR del Lazio, Sez. IV, del 29 luglio 2025, n. 15037, con la quale è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto Dignità).

Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione, senza margini di discrezionalità, per contrasto con: i) l’art. 3 Costituzione (principio di uguaglianza e proporzionalità); ii) l’art. 42 Costituzione (diritto di proprietà); iii) l’art. 117 Costituzione in relazione a norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In particolare, il giudice ha evidenziato che, pur essendo il bene tutelato (la salute pubblica) di rilevanza costituzionale, il meccanismo sanzionatorio predisposto dalla norma non consentirebbe una adeguata individualizzazione della pena, imponendo una soglia minima rigida che impedisce di modulare, dosandola, la sanzione in relazione alla gravità concreta dell’illecito e alle specifiche caratteristiche soggettive ed economiche del trasgressore. In ogni caso, in tema di violazione del divieto di gioco d’azzardo, si segnala che, allo stato, risultano pendenti alcune rilevanti questioni pregiudiziali (C-421/24; C-194/25, rispettivamente su ordinanze di rinvio del Consiglio di Stato, n. 5235/2024 in un giudizio che vede coinvolto il noto motore di ricerca Google; e ord. n. 1919/25, in una fattispecie sanzionatoria irrogata alla società di gioco online Leovegas).

La prima questione sottoposta all’attenzione della CGUE riguarda il tema della responsabilità della piattaforma che potrebbe profilarsi lì dove quest’ultima abbia consapevolmente stipulato contratti di partnership con il fornitore di contenuti (c.d. content creator); la seconda questione riguarda l’obbligo di previa notifica (alla Commissione e agli Stati membri) della norma nazionale contenente il divieto di promozione del gioco, ai sensi della Direttiva UE in materia di regole tecniche, n. 2015/1535.

 

 

Collaborazione con la Guardia di Finanza – Nel 2025 è proseguito e si è ulteriormente consolidato il rapporto con la Guardia di Finanza, e, in particolare, con il Gruppo Radiodiffusione ed Editoria del Nucleo Speciale Beni e Servizi del Comando Unità Speciali. La collaborazione con il Corpo delle Fiamme Gialle è regolata da una serie di norme di legge e da un Protocollo di intesa. Le attività ispettive condotte congiuntamente all’Autorità hanno riguardato la tutela dei diritti dei consumatori, la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, il settore dei contenuti audiovisivi e radiofonici11, il mercato degli operatori postali, il settore dei call center ed il telemarketing (spoofing, Registro delle Opposizioni), il fenomeno del secondary ticketing, il divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro ex art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, la verifica delle posizioni di controllo (anche indiretto) o di collegamento tra le imprese richiedenti i contributi per l’editoria.

 

Codice di condotta per influencer – Nel corso del 2026, l’Autorità svolgerà una serie di attività orientate ad assicurare l’applicazione del Codice di condotta e delle linee guida per gli influencer (delibera n. 197/25/CONS), in coerenza con il TUSMA e il DSA. Al riguardo, sarà curata la gestione operativa dell’elenco degli influencer rilevanti, verificando iscrizioni, variazioni e dichiarazioni rese, pubblicando gli aggiornamenti semestrali e supportando la regolarizzazione dei soggetti obbligati all’iscrizione. Sarà inoltre intensificato il controllo sulle comunicazioni commerciali realizzate dagli influencer, con il monitoraggio della pubblicità occulta, delle sponsorizzazioni non dichiarate e dell’uso scorretto dei tool delle piattaforme. La vigilanza riguarderà, in particolare, i settori sensibili (gioco d’azzardo, tabacco/nicotina e prodotti sanitari).

 

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