22 Gennaio 2026 - 11:09

AGCOM archivia provvedimento contro Meta su pubblicità al gioco online: nessuna violazione del Decreto dignità

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2862/ZD avviato nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta

15 Dicembre 2025

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2862/ZD avviato nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto Decreto Dignità.

Il provvedimento nasce da una segnalazione della Guardia di Finanza del 24 febbraio 2025 nei confronti di una pagina Facebook gestita da un tipster dedicata alla promozione di contenuti sulle slot e sul gioco online. La pagina era diventata un hub per aggiornamenti, eventi e interazioni con la comunità di appassionati e veniva utilizzata per annunciare e condividere link a sessioni di live streaming. Attraverso la sua pagina social, il tipster forniva link ad altre piattaforme e altri canali social media, ampliando la sua presenza online e offrendo diversi punti di contatto per la sua comunità.

La Guardia di Finanza ha precisato che “per quanto riguarda il social Facebook, si segnala che non sono presenti video caricati, ma esclusivamente link che avrebbero dovuto reindirizzare ai canali di altre piattaforme, ormai non più accessibili”.

IL 9 maggio 2025, l’Autorità ha accertato e notificato la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità a Meta Platforms Ireland Limited.

Meta ha chiesto l’archiviazione del provvedimento: “La Società si è soffermata a illustrare le modalità di funzionamento del servizio Facebook offerto, distinguendo i c.d. contenuti organici, ossia quei contenuti generati dagli utenti che non sono diffusi attraverso pubblicità a pagamento, dai contenuti propriamente pubblicitari.

In particolare, la parte sostiene che, nella vicenda in esame, non si è in presenza di contenuti pubblicitari, in quanto, tra l’altro, al momento della ricezione della contestazione sulla pagina Facebook non era pubblicato alcun annuncio pubblicitario.

Inoltre, sulla pagina Facebook contestata, un gran numero di post pubblicati nell’ultimo anno non riguardano in alcun modo il gioco d’azzardo, nessuno dei contenuti presenti su di essa è di tipo pubblicitario e l’utente non ha pubblicato inserzioni.

Invero, a dire della parte ‘non risulta che sia stato promosso direttamente alcun servizio di gioco d’azzardo, in quanto la Pagina Contestata non appare fornire accesso ad alcun servizio di slot’.

Inoltre, anche dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che la maggior parte dei contenuti presenti sulla pagina Facebook contestata non siano più accessibili, risultando, così, di fatto non possibile individuarne una qualche finalità promozionale”.

Dopo un’analisi approfondita della vicenda in esame e del quadro giuridico italiano ed europeo in materia, AGCOM ritiene che “non sia dimostrabile la riconducibilità del contenuto della pagina Facebook, come segnalata dalla Guardia di Finanza, ad alcuno dei casi cui fa riferimento il paragrafo 5 della delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, in quanto, innanzitutto, non si riscontrano specifici rapporti commerciali intercorrenti tra la Società e il titolare della pagina Facebook oggetto di contestazione.

In particolare, la violazione del divieto dell’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 da parte della Società è da ritenersi non sussistente, in quanto Meta Platforms Ireland Limited non risulta direttamente destinataria di un compenso valorizzabile in termini economici derivante dai contenuti presenti nella pagina Facebook oggetto di contestazione, né che abbia conseguito indirettamente vantaggi, come una maggiore visibilità della pagina Facebook stessa o una maggiore fidelizzazione di un pubblico tematicamente interessato al gioco d’azzardo, tali da tradursi in forme di monetizzazione, ad esempio mediante sponsorizzazioni future o collaborazioni commerciali.

Parimenti, si rileva che la Società ha adottato misure che hanno impedito l’accesso alla pagina Facebook contestata da parte degli utenti in Italia, non appena avuta notizia della presunta violazione solo a seguito della ricezione dell’atto di contestazione”.

Determinante ai fini della valutazione dell’Autorità, l’applicazione del regime di esenzione di responsabilità previsto dal Digital Services Act (DSA). Tale regime tutela i prestatori di servizi di hosting quando non dispongono di una conoscenza effettiva dei contenuti illeciti e intervengono con tempestività una volta informati. Nel caso in esame, AGCOM ha ritenuto che Meta si sia limitata a svolgere la funzione di hosting provider passivo, privo di un controllo preventivo sui contenuti caricati dagli utenti e capace di attivarsi prontamente dopo la segnalazione.

Richiamando anche precedenti analoghi, l’Autorità ha concluso che non sussistono le condizioni per configurare una violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Di conseguenza, ha disposto l’archiviazione del procedimento, ritenendo assorbite, per ragioni di economia procedimentale, le ulteriori contestazioni sollevate dalla società.

L’Autorità ribadisce, infine, che il provvedimento potrà essere impugnato davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

 

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