11 Marzo 2026 - 11:18

AGCOM archivia il procedimento contro Kick per presunta violazione del divieto di pubblicità ai giochi

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha archiviato il procedimento sanzionatorio n. 2863/zd avviato nei confronti di Kick streaming pty ltd per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta

09 Febbraio 2026

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha archiviato il procedimento sanzionatorio n. 2863/zd avviato nei confronti di Kick streaming pty ltd per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1 del Decreto dignità.

La vicenda ha origine quando la Guardia di Finanza ha segnalato la presenza di numerosi video con contenuto di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro ovvero di invito alla pratica del gioco d’azzardo sul social network denominato Kick.

L’Autorità ha accertato e contestato a Kick Streaming Pty Ltd la diffusione, sulla piattaforma Kick, di una serie di video che promuoverebbero il gioco d’azzardo. Secondo quanto accertato, diciannove video pubblicati su un canale della piattaforma contenevano messaggi o contenuti riconducibili alla pubblicità, diretta o indiretta, di giochi o scommesse con vincite in denaro.

La società, dopo aver ricevuto la contestazione, ha esercitato il proprio diritto di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio nelle settimane successive.

Ad esito dell’istruttoria svolta, AGCOM ritiene che Kick Streaming Pty Ltd non sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del Decreto Dignità.

Agocm spiega che generalmente quando una persona apre un account su una piattaforma online, accetta un contratto standard predisposto dalla piattaforma stessa. Questo accordo, però, non comporta per la piattaforma l’obbligo di controllare in anticipo i contenuti caricati dagli utenti. Di conseguenza, la piattaforma può venire a conoscenza di eventuali contenuti illeciti solo quando riceve una segnalazione formale o un atto di contestazione.

Nel caso esaminato, non sono emersi rapporti commerciali tra la società che gestisce la piattaforma Kick e lo streamer che ha pubblicato i video contestati. Per questo motivo, non è possibile attribuire alla società una responsabilità diretta: non ha ricevuto compensi legati a quei contenuti, né ha tratto vantaggi economici indiretti, come maggiore visibilità o potenziali collaborazioni future.

Inoltre, appena informata della presunta violazione, la società ha rimosso immediatamente tutti i video segnalati e ha disabilitato il canale da cui erano stati diffusi.

Nel corso della riunione dello scorso 7 ottobre, l’Organo collegiale ha chiesto alla Direzione competente di svolgere ulteriori verifiche, così da poter adottare una decisione finale basata su un’istruttoria completa.

La Direzione ha quindi informato Kick Streaming Pty Ltd di questa richiesta e, con una comunicazione del 9 ottobre, ha prorogato di sessanta giorni il termine per concludere il procedimento sanzionatorio, fissando la nuova scadenza al 15 dicembre 2025.

Gli approfondimenti richiesti hanno riguardato l’analisi di precedenti decisioni dell’Autorità e di sentenze relative al divieto di pubblicità, anche indiretta, di giochi o scommesse con vincite in denaro e, più in generale, al gioco d’azzardo. Questi elementi servono a sostenere la proposta di archiviazione del procedimento.

In definitiva, nel caso esaminato Kick Streaming Pty Ltd si è limitata a fornire la propria piattaforma senza svolgere alcuna attività ulteriore che potesse farla considerare responsabile dei contenuti pubblicati dallo streamer. Le operazioni compiute – automatizzate e tecniche – rientrano pienamente nel ruolo passivo tipico di un hosting provider, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza europea.

Non risultano, inoltre, rapporti commerciali o accordi specifici tra la società e il titolare del canale, né forme di condivisione dei profitti pubblicitari. Elementi che, se presenti, avrebbero potuto indicare un coinvolgimento più diretto e una consapevolezza preventiva dei contenuti diffusi.

Poiché la piattaforma non aveva modo di conoscere in anticipo la natura dei video e ha rimosso tempestivamente tutto il materiale contestato non appena informata dall’Autorità, essa ha adottato le misure richieste a un operatore diligente per beneficiare dell’esonero da responsabilità previsto dalla normativa. Alla luce di ciò, non emergono elementi per attribuire a Kick Streaming Pty Ltd una responsabilità nella diffusione dei contenuti presumibilmente in violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo.

 

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