29 Marzo 2024 - 05:38

Agcai: “Non facciamoci intimorire! Senza previa rinegoziazione del contratto l’addizionale non va pagata!”

Dopo l’ordinanza dello scorso giovedì con la quale il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza di sospensiva sul prelievo erariale previsto ex art. 1, comma 649, Legge 190/2014, i tredici

09 Aprile 2015

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Dopo l’ordinanza dello scorso giovedì con la quale il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza di sospensiva sul prelievo erariale previsto ex art. 1, comma 649, Legge 190/2014, i tredici concessionari sono ritornati alla ribalta più agguerriti di prima. In poche ore, difatti, tutti i gestori si sono visti recapitare migliaia di lettere con le quali i concessionari, sotto la minaccia di imminenti segnalazioni all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno diffidato i singoli destinatari a procedere al versamento di quanto dovuto in considerazione dell’imminente scadenza (30.04 p.v.) entro la quale gli stessi concessionari dovranno corrispondere nelle casse statali la prima tranche da 200 milioni di euro.
Questi ultimi, tuttavia, dimenticano (o fanno finta di dimenticare…) che la medesima Legge di Stabilità subordina, espressamente, alla previa obbligatoria rinegoziazione dei contratti in essere con il singolo Gestore il potere del Concessionario di ripartire, con gli altri operatori della filiera, le somme dovute a tale titolo. Pertanto, in mancanza di quest’ultimo adempimento, il Concessionario non ha alcuna legittimazione ad avanzare la richiesta di pagamento in questione, potendosi così considerarsi il Gestore giustamente esonerato dal darvi esecuzione.
La rinegoziazione del contratto (è lo stesso termine “rinegoziazione” usato dal legislatore a lasciar presumere che tale attività debba essere il risultato di una trattativa condotta dalle parti in causa e non il frutto di una modifica unilaterale imposta dal concessionario) costituisce condizione necessaria ed essenziale per poter procedere ad un’equa ripartizione del prelievo tra i vari operatori della filiera.
Allo stesso modo illegittima è la richiesta di versamento dell’intero cassetto avanzata al terzo raccoglitore in quanto, in mancanza di rinegoziazione del contratto, rimane vincolante tra le parti il testo contrattuale come dalle stesse convenuto il quale prevede il versamento in favore del concessionario esclusivamente delle somme allo stesso spettanti e delle imposte erariali al netto, quindi, degli aggi e compensi riconosciuti agli altri operatori della filiera.
Pertanto, ricorrono tutti i presupposti per opporsi alle richieste di pagamento avanzate dai concessionari invitando questi ultimi a sedersi ad un tavolo per concordare con i gestori le modalità di ripartizione del prelievo previsto dalla Legge di Stabilità che, certamente, non può ricadere per intero sul capo dei soli gestori.
A tal proposito, l’A.G.C.A.I. invita tutti coloro che fossero interessati a prendere i dovuti contatti con i procuratori (Studio Legale Anastasia – Antonaci) messi a Vs. disposizione dall’Associazione a titolo gratuito, affinché gli stessi Vi forniscano la necessaria consulenza legale per gestire nel modo più opportuno la questione relativa alla rinegoziazione dei contratti e al pagamento della somma richiesta dai concessionari a titolo di Prelievo ex Legge di Stabilità 2015.

Di seguito i contatti dei nostri legali:

STUDIO LEGALE ANASTASIA – ANTONACI
TEL – FAX 0833.1938483
MAIL: anastasia.luigi1983@libero.it;
MAIL: antonacialessandro@gmail.com