28 Marzo 2024 - 19:38

ADM: sospesi ad Eurobet titoli autorizzatori legati a contenzioso Snaitech

Gratta&Vinci: i Monopoli indicono tre nuove lotterie legate al Miliardario L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con effetto dal 5 luglio 2017, ha disposto la sospensione dell’efficacia dei titoli autorizzatori

28 Giugno 2017

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Gratta&Vinci: i Monopoli indicono tre nuove lotterie legate al Miliardario

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con effetto dal 5 luglio 2017, ha disposto la sospensione dell’efficacia dei titoli
autorizzatori rilasciati ad Eurobet Italia s.r.l., precedentemente apparteneti a Snaitech, sino all’intervento di un provvedimento giurisdizionale, ancorché non definitivo o, comunque, alla definizione del contenzioso.
La sospensione opera limitatamente all’efficacia dei titoli, con esclusione di ogni effetto di revoca/decadenza nei confronti dei relativi diritti che potranno essere diversamente collocati, qualora ricorrano le condizioni previste.

 

Come ha ricordato ADM nel decreto “nel corso di un articolato contenzioso tra i gestori dei locali ed il concessionario Snaitech s.p.a. sono stati rilasciati in favore di Eurobet Italia s.r.l. i titoli autorizzatori per la raccolta dei giochi pubblici, a mezzo propri diritti, negli esercizi di cui all’allegato elenco;
Vista l’Ordinanza del Tribunale di Lucca ex art. 700 c.p.c R.G. n. 6394 del 31 gennaio 2017 pervenuta in data 1 febbraio 2017 con la quale è stata ordinata ai gestori la riapertura dei punti e la conseguenziale ripresa dell’attività di raccolta dei giochi pubblici per conto di Snaitech s.p.a.;
Visto il Decreto presidenziale del 22 febbraio 2017 con il quale è stata sospesa l’efficacia della predetta ordinanza del Tribunale di Lucca del 31 gennaio 2017, nelle more della udienza collegiale sul reclamo, fissata per il 14 aprile 2017, poi spostata al 28 aprile 2017;
Considerato che, con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017, l’Agenzia ha dichiarato la decadenza di n. 27 diritti di Snaitech s.p.a. ubicati negli esercizi in cui attualmente raccoglie i giochi pubblici Eurobet Italia s.r.l., tramite i diritti di cui all’allegato elenco;
Tenuto conto che, nel rilasciare i predetti titoli in favore di Eurobet Italia s.r.l., l’Agenzia, con note R.U. n.31366 del 20 marzo 2017 e 32018 del 21 marzo 2017, ha specificato che la questione relativa ai locali per i quali sono richiesti i titoli è sottoposta ad un duplice contenzioso, di carattere civilistico e amministrativo, cosicché avrebbe preso atto degli eventuali pronunciamenti delle giurisdizioni adite, con la conseguenza che l’efficacia dei titoli avrebbe potuto venir meno in base all’evoluzione dei citati contenziosi;
Atteso che il Tar Lazio, in sede di camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare di Snaitech s.p.a. avverso il provvedimento di decadenza, ha respinto la domanda di sospensione, motivando, tra l’altro, che l’efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati ad altro concessionario potrà venire meno in base all’evoluzione dei contenziosi in essere in relazione ai locali per i quali sono chiesti i titoli autorizzatori;
Preso atto che il Tribunale Civile di Lucca, pronunciandosi in sede collegiale sul reclamo proposto dai
gestori dei locali, con ordinanza depositata il 24 maggio 2017, lo ha respinto, confermando l’efficacia
del provvedimento monocratico e ordinando, per l’effetto, ai gestori di riaprire le sale e di riattivare la
raccolta dei giochi pubblici con Snaitech s.p.a.;
Ritenuto che, fermo restando l’eventuale diverso esito dell’instaurando giudizio di merito in sede civile,
allo stato, in forza delle decisioni del Tribunale di Lucca, l’unico soggetto legittimato alla raccolta negli
esercizi di cui trattasi è Snaitech s.p.a.;
Tenuto conto che, a prescindere dall’eseguibilità dell’ordinanza del Tribunale di Lucca, l’andamento del
contenzioso civile impone all’Agenzia di porre in essere tutto quanto di sua competenza per rendere
possibile l’esecuzione dell’ordinanza;
Vista la nota R.U. n. 58485 del 1° giugno 2017 con la quale l’Agenzia ha invitato Eurobet Italia s.r.l. a
procedere alla richiesta di annullamento dei titoli, con avvertimento che, in difetto, avrebbe proceduto
d’ufficio alla revoca degli stessi entro il 20 giugno 2017;
Vista la nota del 15 giugno 2017, con la quale Eurobet Italia s.r.l. ha diffidato l’Agenzia dall’adottare i
provvedimenti di revoca dei titoli autorizzatori preannunciati con la citata nota del 1 giugno 2017 fino
all’esito del procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Lucca ex art. 669 duodecies c.p.c. o,
comunque, fino alla definizione del procedimento promosso dinanzi al TAR Lazio n. 2541/2017;
Atteso che, con decreto R. U. n.62618 del 14 giugno 2017 è stata sospesa l’efficacia della decadenza dei
diritti di Snaitech s.p.a., pronunciata con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017;
Preso atto che la seconda camera di consiglio per l’esame della nuova istanza cautelare di Snaitech s.p.a.
sul provvedimento di decadenza, fissata per il giorno 21 giugno 2017, è stata rinviata dal Giudice
amministrativo a data da destinarsi;
Considerato, altresì, che l’art. 669 duodecies c.p.c., invocato da Eurobet Italia s.r.l. riguarda “…
l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare
avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina
anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i
provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza ex art.669 duodecies è finalizzata ad ottenere la esecuzione del
provvedimento cautelare del 19 maggio 2017, con il quale il Tribunale di Lucca ha rigettato il reclamo
presentato dai gestori dei locali, confermando l’Ordinanza emessa in sede monocratica in data 31.1.2017
e, per l’effetto, ha ordinato ai gestori “l’immediata riapertura delle sale e la riattivazione di tutti i giochi
con SNAI”;
Preso atto che sia il giudice civile, sia quello amministrativo, nelle motivazioni delle loro decisioni,
hanno espressamente fatto riferimento alla circostanza, esplicitata nella nota del 20 marzo 2017 e mai
contestata da Eurobet Italia s.r.l., che l’Agenzia avrebbe preso atto degli eventuali pronunciamenti delle
giurisdizioni adite, cosicché l’efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati a codesta società avrebbe potuto
venire meno in base all’evoluzione dei citati contenziosi;
Vista la circolare R. U. n.62147 del 13 giugno 2017 che l’Agenzia ha ritenuto di adottare, in via
generale, per casi analoghi;
Ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, alla luce delle decisioni assunte dal giudice civile – – ha concluso ADM – e salvo le evoluzioni del contenzioso, sia civile sia amministrativo che potranno intervenire sulla materia – e in
coerenza con i provvedimenti adottati dalla scrivente, valutate anche le esigenze rappresentate da
Eurobet Italia s.r.l. nell’incontro del 23 giugno 2017, debba procedersi alla sospensione dell’efficacia dei
titoli autorizzatori.

 

 

 

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ADM. Sospensione provvedimento di decadenza per i negozi Snaitech