20 Aprile 2024 - 06:56

ADM pubblica la Determina relativa all’estensione della rete di raccolta del gioco del Lotto

Per il raggiungimento di 202 nuovi punti lotto nel biennio 2022/2023, così come disposto con la determina del 10 marzo 2022, prot. n. 112308/RU, saranno assegnate nuove ricevitorie con le

29 Luglio 2022

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Per il raggiungimento di 202 nuovi punti lotto nel biennio 2022/2023, così come disposto con la determina del 10 marzo 2022, prot. n. 112308/RU, saranno assegnate nuove ricevitorie con le seguenti modalità:

a) entro il 31 dicembre 2022, per le motivazioni espresse e dedotte in premessa, al fine di raggiungere il numero di 101 nuove concessioni attribuite ai titolari di rivendita speciale nell’arco dell’anno, saranno attribuiti, fino ad un numero massimo di 29 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto ai titolari di rivendita speciale che abbiano presentato istanza, ai sensi dell’art. 1 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii., e che non siano stati ricompresi nella percentuale di assegnazioni prevista dalla graduatoria nazionale delle rivendite speciali dell’anno 2022.

b) entro il 28 febbraio 2023 potranno essere assegnate fino ad un massimo di 50 nuove ricevitorie ai titolari di rivendita speciale che abbiano presentato la propria istanza entro il 1° marzo 2022. I dati relativi alla raccolta del gioco del lotto saranno riferiti all’anno 2022;

c) entro il 15 settembre 2023 potranno essere assegnate 51 nuove ricevitorie ai titolari di rivendita speciale che abbiano presentato la propria istanza entro il 1° marzo 2023.

Qualora non fosse raggiunto il numero massimo di assegnazioni previsto alle lettere a) e b) si procederà ad ulteriori assegnazioni agli aventi diritto fino al  raggiungimento del numero complessivo di ricevitorie da assegnare nel biennio 2022/2023 pari a 202, come previsto dalla determina del 10 marzo 2022 citata in premessa. I dati relativi alla raccolta del gioco del lotto saranno riferiti all’anno 2022.

ARTICOLO 2
I criteri che determineranno le posizioni da assegnare sono i medesimi di cui all’art. 3 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii.
Qualora il numero delle domande superi quello delle concessioni lotto da assegnare, si applica quanto disposto dall’articolo 5 del medesimo decreto direttoriale: “…si darà priorità, a livello nazionale, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parità di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti, tenendo conto a tal fine, anche del periodo di coadiuzione.”

ARTICOLO 3
Al fine di evitare il sovradimensionamento locale della rete, le rivendite individuate saranno autorizzate alla raccolta del gioco del lotto solo qualora siano comunque poste a distanza di almeno 1.000 metri dalla ricevitoria più vicina già attiva o istituenda, per effetto delle prioritarie assegnazioni di cui agli artt. 1 e 5, comma 1, del più volte citato decreto direttoriale. Per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti tale distanza è ridotta ad almeno 400
metri.

 

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