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ADM. Modifiche delle “misure per la regolamentazione delle scommesse a quota fissa sistemistiche”

L’ufficio delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il provvedimento recante modifiche al decreto direttoriale 47010/Giochi/SCO del 28 dicembre 2009: “Misure per la regolamentazione delle scommesse a quota fissa sistemistiche”

01 Agosto 2016

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L’ufficio delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il provvedimento recante modifiche al decreto direttoriale 47010/Giochi/SCO del 28 dicembre 2009: “Misure per la regolamentazione delle scommesse a quota fissa sistemistiche” e dei protocolli di comunicazione PSQF 2.7 e PSQF 3.4.

“Con riferimento al provvedimento in oggetto- commenta ADM- si comunica la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che tiene luogo della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del provvedimento recante modifiche al decreto direttoriale 47010/Giochi/SCO del 28 dicembre 2009 che regolamenta le giocate sistemistiche con riferimento alle scommesse a quota fissa”.

Queste le modifiche alla regolamentazione:

  1. a) Nell’articolo 2, comma 3, le parole «superiore a 20» sono sostituite dalle parole «superiore a 30»;
  2. b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «1. L’importo minimo di ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 2 euro. Per le sole scommesse sistemistiche, ciascun concessionario potrà stabilire la posta unitaria di gioco tra un minimo di euro 0,05 e suoi multipli e un massimo di euro 0,25. 2. Il costo della scommessa sistemistica è pari alla somma degli importi scommessi su ciascuna delle scommesse che la compongono.».
  3. Nell’allegato 2 “La scommessa sportiva – Ricevuta di partecipazione”, paragrafo 6.2.2, il periodo “sono ammessi fino a 20 elementi di scommessa riferiti ad avvenimenti diversi” è sostituito dal seguente “sono ammessi fino a 30 elementi di scommessa riferiti ad avvenimenti diversi”.
  4. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che tiene luogo della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre sono pubblicati i protocolli di comunicazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, rispettivamente PSQF 2.7 e PSQF 3.4, che recepiscono le modifiche introdotte, ai concessionari del gioco pubblico e ai fornitori del servizio di connettività(Sogei spa)”.

Di seguito, le modifiche apportate per il protocollo PSQF 2.7  alla precedente versione:

  • Nel messaggio di vendita (7500:1) è stato innalzato a 30 il numero di scommesse del biglietto;
  • Nel messaggio di vendita della giocata sistemistica (7500:4) è stato innalzato a 30 il numero di avvenimenti base ed è aumentato a 2000 il numero di byte di cui è composto il body;
  • Nella tabella tipi sistemi sono stati aggiunti nuovi sistemi.

Le modifiche al protocollo PSQF 3.4, (molto simili alle precedenti) sono:

  • Nel messaggio di vendita (7900:1) è stato innalzato a 30 il numero di scommesse del biglietto;
  • Nel messaggio di vendita della giocata sistemistica (7900:4) è stato innalzato a 30 il numero di avvenimenti base ed è aumentato a 2000 il numero di byte di cui è composto il body;
  • Nella tabella tipi sistemi sono stati aggiunti nuovi sistemi;
  • Nella tabella dei tipi informazioni aggiuntive sono stati aggiunti due nuovi valori, il 34 e il 35.

 

In dettaglio PSQF 2.7  e PSQF 3.4

PressGiochi