11 Giugno 2026 - 09:27

ADM definisce le modalità di digitalizzazione per le lotterie istantanee fisiche

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determinazione che definisce le modalità di digitalizzazione per le lotterie istantanee fisiche, al fine di realizzare un’offerta di gioco

26 Maggio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determinazione che definisce le modalità di digitalizzazione per le lotterie istantanee fisiche, al fine di realizzare un’offerta di gioco legale in linea con l’evoluzione tecnologica anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco responsabile.

Le predette modalità riguardano la fruizione digitale di parte o di tutta l’esperienza di gioco, accessibile mediante l’acquisto di biglietti fisici distribuiti esclusivamente tramite i punti vendita fisici appartenenti alla rete distributiva del concessionario.

La finalità del gioco responsabile è garantita attraverso modalità che consentano un maggior intrattenimento del giocatore e una più o meno marcata interazione attraverso l’esperienza di gioco.

La fruizione digitale avviene tramite codici bidimensionali presenti sul biglietto, che permettono al giocatore di accedere, mediante apposita funzionalità gestita dal concessionario, a contenuti e rappresentazioni interattive dell’esperienza di gioco. L’esito della giocata resta comunque predeterminato e viene generato attraverso sistemi casuali conformi ai requisiti di casualità, imprevedibilità ed equiprobabilità previsti dalla normativa.

Le esperienze digitali, che possono essere differenti per ciascuna lotteria, devono rispettare specifici requisiti di trasparenza, correttezza e tutela del consumatore: non possono contenere messaggi ingannevoli o incentivanti al gioco, né suggerire probabilità di vincita diverse da quelle effettive. Inoltre, devono essere compatibili con i principali dispositivi e sistemi operativi e non possono riprodurre giochi già oggetto di altre concessioni pubbliche.

La normativa stabilisce inoltre che le rappresentazioni digitali abbiano una durata minima di otto secondi e non siano ripetibili una volta completata l’esperienza di gioco. Restano infine invariate le modalità ufficiali di verifica e riscossione delle eventuali vincite, disciplinate dall’articolo9 del decreto ministeriale n. 197 del 14 novembre 2025 e con i relativi provvedimenti attuativi.

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