19 Aprile 2024 - 11:57

ADM: circolare su applicazione normativa Comma7 alle federazioni sportive

Nella giornata di oggi, 7 giugno 2022, l’Agenzia accise dogane e monopoli ha diramato la circolare di attuazione del protocollo d’intesa con il CONI in materia di applicazione della normativa

07 Giugno 2022

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Nella giornata di oggi, 7 giugno 2022, l’Agenzia accise dogane e monopoli ha diramato la circolare di attuazione del protocollo d’intesa con il CONI in materia di applicazione della normativa di cui all’articolo 110, comma 7 del t.u.l.p.s. agli apparecchi utilizzati dalle federazioni sportive.

Il 10 maggio u.s. è stato siglato un Protocollo d’intesa fra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) rappresentata dal suo Direttore Generale, dott. Marcello Minenna, e il CONI, rappresentato dal suo Presidente, dott. Giovanni Malagò, per l’applicazione della normativa in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. (da ora Comma 7) agli apparecchi utilizzati dalle Federazioni Sportive di cui agli artt. 21 e 24 dello Statuto del CONI.
Con tale Protocollo sono stati individuati, criteri di carattere soggettivo e oggettivo per:

  1. la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso sportivo, sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni e devono essere sottratti alla regolamentazione di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
    b. l’individuazione delle Federazioni a cui la singola associazione sportiva dilettantistica/società sportiva dilettantistica deve essere affiliata;
    c. il tipo di attività praticata su tali apparecchi.

Sono state, pertanto, fornite le seguenti indicazioni:
1. il Protocollo è applicabile unicamente ad una quota di apparecchi Comma 7 (a titolo esemplificativo, biliardi, calciobalilla, freccette) installati presso i locali di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI e regolarmente iscritte nel registro delle società sportive;
2. ogni Federazione può certificare un numero di apparecchi a fini sportivi non superiore ad una percentuale pari al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica;
3. l’utilizzo degli apparecchi Comma 7 a fini sportivi dev’essere riservato ai tesserati delle singole Federazioni per finalità competitive, di formazione e di allenamento;

4. ogni singolo apparecchio Comma 7 a fini sportivi dev’essere munito di certificato rilasciato da una delle Federazioni affilianti che ne attesta la regolarità e conformità ai fini dell’utilizzo a fini sportivi;

5. ogni Federazione dovrà inviare, entro 45 giorni dalla firma del Protocollo, un elenco riportante le società e associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate con il relativo numero di tesserati, nonché il numero e il tipo di apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi per ognuna di esse.

Secondo tale linea direttrice, ADM e CONI hanno condiviso, infine, che al di fuori degli apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi presenti negli elenchi inviati dalle Federazioni, ogni ulteriore apparecchio Comma 7, installato presso i locali delle società e associazioni sportive dilettantistiche, è da considerarsi un apparecchio da intrattenimento sottoposto agli adempimenti previsti dall’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S e alle regole tecniche ed amministrative definite da ADM.
Al fine di dare attuazione al Protocollo, si forniscono, di seguito, le seguenti direttive operative per le Federazioni Sportive e per gli Uffici dei Monopoli competenti per territorio.
Le Federazioni Sportive affiliate al CONI, che utilizzano apparecchi Comma 7 ad uso sportivo, invieranno entro il 24 giugno p.v. all’indirizzo pec dell’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dir.giochi.apparecchi@pec.adm.gov.it una scheda in formato excel (Allegato 1 alla presente Circolare), riportante:
1. l’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate;
2. il numero dei tesserati per ogni società e associazione sportiva dilettantistica affiliata;
3. il numero degli apparecchi certificati a fini sportivi, che, comunque, non potrà essere superiore al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica;
4. la tipologia di apparecchio ad uso sportivo oggetto di certificazione.
L’Ufficio valuterà le comunicazioni ricevute e nei successivi 20 giorni comunicherà, alle Federazioni, il nulla osta all’invio dei certificati attestanti la regolarità e conformità per l’utilizzo a fini sportivi. Tali certificati dovranno essere inviati da parte delle Federazioni alle singole società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del nulla osta.
Nel medesimo termine, l’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento invierà a tutti gli Uffici dei Monopoli, gli elenchi delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive presenti sul territorio di competenza, con il numero e la tipologia degli apparecchi certificati ad uso sportivo presenti nei locali di dette società ed associazioni.

Le Federazioni sportive procederanno all’aggiornamento annuale della predetta scheda di cui all’Allegato 1. L’aggiornamento dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le medesime modalità di cui sopra. In caso di affiliazione alle Federazioni sportive di nuove società e associazioni sportive  dilettantistiche, le medesime Federazioni invieranno all’Ufficio dei Monopoli competente per il territorio in cui ha sede la società e associazione sportiva dilettantistica, la scheda di cui all’Allegato 2 riportando i soli dati relativi alle nuove società ed associazioni e curando, contestualmente, l’invio alle nuove società dei certificati attestanti la regolarità e conformità degli apparecchi per l’utilizzo a fini sportivi.
Si ricorda, da ultimo, che, anche al fine di consentire l’applicazione del presente Protocollo, è stato riaperto il termine per la presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, per gli apparecchi da intrattenimento fino al prossimo 15 giugno.

 

 

 

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