14 Luglio 2026 - 23:11

ADM chiarisce: bonus consentiti, vietate le promozioni a carattere pubblicitario

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è intervenuta per fare chiarezza sull’utilizzo dei bonus nel gioco a distanza e sulle modalità con cui tali strumenti possono essere comunicati sui

23 Giugno 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è intervenuta per fare chiarezza sull’utilizzo dei bonus nel gioco a distanza e sulle modalità con cui tali strumenti possono essere comunicati sui siti internet dei concessionari. Con una nota indirizzata agli operatori del settore, l’Agenzia risponde ad alcune segnalazioni e richieste di intervento legate a iniziative promosse da associazioni dei consumatori, che hanno contestato la legittimità dell’offerta di bonus e delle relative comunicazioni commerciali da parte dei concessionari del gioco online.

Bonus e promozioni non sono la stessa cosa

Nel documento, ADM evidenzia innanzitutto la necessità di distinguere tra “bonus” e “promozioni”, termini spesso utilizzati come sinonimi ma che, secondo l’Agenzia, hanno una diversa rilevanza giuridica.

I bonus, infatti, sono espressamente previsti e disciplinati dalla normativa di settore. Le promozioni, invece, vengono ricondotte a pratiche commerciali finalizzate a incentivare il gioco e, in quanto tali, devono ritenersi vietate.

Secondo ADM, l’offerta di bonus da parte dei concessionari è pienamente lecita, anche alla luce di quanto previsto dalla convenzione di concessione, che impone agli operatori di pubblicare sui propri siti internet le caratteristiche, le modalità di utilizzo e tutte le informazioni necessarie per consentire ai giocatori di comprenderne il funzionamento.

L’Agenzia ricorda inoltre che i bonus sono oggetto di una specifica regolamentazione. Per le scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi trova applicazione la determinazione direttoriale del 18 marzo 2024, mentre per gli altri giochi a distanza restano validi i precedenti provvedimenti adottati nel 2011 e nel 2021.

Alla luce di questo quadro normativo, ADM ribadisce che i bonus, se offerti nel rispetto delle regole previste dalla regolamentazione di settore e dalle convenzioni di concessione, devono considerarsi pienamente consentiti.

Diverso il tema della comunicazione dei bonus. Su questo punto, l’Agenzia richiama le Linee guida emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per l’applicazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità.

La nota ricorda che non rientrano nel divieto di pubblicità del gioco le comunicazioni aventi carattere esclusivamente informativo fornite dagli operatori di gioco legale, comprese quelle relative ai bonus, a condizione che rispettino alcuni principi fondamentali: continenza, trasparenza, non ingannevolezza e assenza di enfasi promozionale. In altre parole, i concessionari possono informare i giocatori dell’esistenza e delle caratteristiche dei bonus, ma non possono utilizzare modalità comunicative che assumano natura pubblicitaria o incentivante.

Nelle conclusioni della nota, ADM invita tutti i concessionari del gioco a distanza ad attenersi rigorosamente alle linee guida dell’AGCOM e agli eventuali futuri provvedimenti che l’Autorità potrà adottare in materia. L’Agenzia sottolinea inoltre che, trattandosi di atti emanati da un’Autorità indipendente, non dispone di poteri di intervento o modifica rispetto alle decisioni assunte dall’AGCOM, alla quale spetta la vigilanza sull’applicazione del divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto Dignità.

PressGiochi

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