23 Aprile 2024 - 10:20

ADM. Causi (Pd): “Su incarichi dirigenziali, salvaguardare agenzie fiscali da rischio contenziosi”

“Quali urgenti iniziative intenda intraprendere il Governo per salvaguardare l’attività delle agenzie fiscali ed evitare i rischi di aumento del contenzioso e di perdita di gettito conseguente alla sentenza della

10 Aprile 2015

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“Quali urgenti iniziative intenda intraprendere il Governo per salvaguardare l’attività delle agenzie fiscali ed evitare i rischi di aumento del contenzioso e di perdita di gettito conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della proroga del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato senza un concorso pubblico presso le stesse agenzie”. L’interrogazione è rivolta al Ministro dell’economia da parte degli esponenti parlamentari del Pd Causi, Fontana, Capozzolo ed altri.

“L’articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, – si legge nell’interrogazione – convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti; il medesimo comma 24 prevede, inoltre, che, nelle more dell’espletamento di dette procedure, le Agenzie possano attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso; l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate hanno indetto i necessari concorsi pubblici per il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia; tuttavia, avverso tali bandi di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti; al fine di consentire la definizione delle suddette procedure concorsuali nel rispetto del limite temporale di legge, l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è intervenuto prorogando al 31 dicembre 2015 il termine per il completamento delle citate procedure concorsuali e contestualmente prorogando gli incarichi già attribuiti; a seguito della sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità sul citato articolo 8, comma 24, promosso dal Consiglio di Stato, nei procedimenti riuniti proposti dall’Agenzia delle entrate contro altrettante sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, è stata dichiarata l’illegittimità della proroga del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato senza un concorso pubblico; pur salvaguardando la legittimità degli atti firmati dai funzionari incaricati di ruoli dirigenziali, la sentenza produce, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la decadenza dall’incarico di oltre 1.000 funzionari che ricoprono incarichi dirigenziali nelle Agenzie delle entrate e delle dogane e il conseguente rischio di stallo dell’operatività per l’immediato futuro, ivi inclusa l’attività di rimborso fiscale e della riscossione;

venendo meno la possibilità di assicurare la direzione degli uffici nelle agenzie fiscali, il problema del funzionamento delle strutture diventa di estrema gravità e urgenza, con potenziali immediati effetti negativi sulle previsioni di entrata per il 2015, in particolare per il rischio di blocco delle lavorazioni non standardizzate, per le quali è necessaria una guida esperta, come, ad esempio, il ravvedimento operoso «lungo» introdotto dalla legge di stabilità 2015, la voluntary disclosure, la gestione del contenzioso;

nonostante la Corte costituzionale, nella sentenza sopra citata, salvaguardi la legittimità degli atti, sussiste il rischio di un aumento del contenzioso, che porterebbe al ribaltamento della tendenza in vigore da tre anni, incentivata dagli indirizzi della nuova produzione legislativa, in particolare dalla legge di delega fiscale, di una riduzione del contenzioso; per contrastare tale rischio, che, secondo le dichiarazioni finora fatte dal Governo, sostanzialmente non sussisterebbe (si veda a tal proposito la risposta all’interrogazione a risposta immediata nella Commissione finanze della Camera dei deputati n. 5-05132, nella seduta del 24 marzo 2015), alcuni ritengono opportuno il varo di un’apposita norma interpretativa; parimenti l’applicazione della citata sentenza n. 37 può determinare, per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, un serio rischio per la riscossione dei dazi doganali e per la gestione del relativo contenzioso, con conseguente immediata responsabilità finanziaria dello Stato italiano nei confronti dell’Unione europea, nonché l’indebolimento del dispositivo di prevenzione e repressione dei traffici illeciti transfrontalieri di merci e di valuta, oltre alla possibile ritardata o mancata applicazione dei controlli conseguenti alle decisioni di embargo internazionale nei confronti di alcuni Paesi; il Governo ha manifestato la volontà di risolvere il problema in tempi brevi, consapevole che l’attività delle agenzie fiscali risulta essere un pezzo fondamentale della politica economica del Paese; l’urgenza della questione è difficilmente discutibile, visti i rischi di aumento del contenzioso e di perdita di gettito derivanti dalle ricadute della sentenza sopra citata sulla certezza del diritto e sulla funzionalità degli uffici; al tempo stesso, la crisi determinatasi suggerisce di valutare, accanto alle soluzioni urgenti e temporanee, quelle strutturali e permanenti, con un complessivo processo di adattamento e di modernizzazione del modello delle agenzie fiscali nato nel 1999”.

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