L’accordo tra S.S. Lazio e la piattaforma di prediction markets Polymarket torna nuovamente al centro del dibattito politico. Con una nuova interrogazione a risposta in Commissione rivolta al Ministro per
L’accordo tra S.S. Lazio e la piattaforma di prediction markets Polymarket torna nuovamente al centro del dibattito politico. Con una nuova interrogazione a risposta in Commissione rivolta al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro dell’economia e delle finanze, i deputati del Partito democratico Mauro Berruto, Stefano Vaccari, Alberto Pandolfo e Paolo Ciani chiedono chiarimenti sulla compatibilità dell’accordo con la normativa italiana.
In particolare, l’interrogazione richiama il valore pluriennale della sponsorizzazione, superiore ai 22 milioni di dollari, e sottolinea come la piattaforma operi in un ambito non espressamente regolato dalla legislazione nazionale. I parlamentari evidenziano inoltre il rischio che l’accordo, pur formalmente limitato ad attività di analisi e “fan intelligence” nel mercato italiano, possa configurare una forma indiretta di promozione di servizi legati al gioco con vincite in denaro, aggirando i divieti vigenti in materia di pubblicità e sponsorizzazioni.
Alla luce di queste criticità, viene chiesto al Governo se sia a conoscenza dei fatti e quali verifiche intende avviare per garantire il rispetto delle norme su gioco, pubblicità e tutela dei consumatori, assicurando al contempo condizioni di equità tra operatori e adeguati livelli di protezione degli utenti.
Di seguito si riporta il testo integrale dell’interrogazione.
SPORT E GIOVANI
Interrogazione a risposta in Commissione:
BERRUTO, VACCARI, PANDOLFO e CIANI.
— Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell’economia e delle finanze.
— Per sapere – premesso che:
da quanto si apprende dalla stampa di settore, la società sportiva S.S. Lazio ha recentemente sottoscritto un accordo di sponsorizzazione pluriennale con la piattaforma Polymarket, per un valore superiore a 22 milioni di dollari;
nella partita Napoli-Lazio, vinta 2-0 dalla squadra biancoceleste, sulle maglie dei giocatori è comparso il marchio del nuovo sponsor, circostanza che ha dato immediata evidenza pubblica all’accordo anche nel contesto del campionato di Serie A;
la suddetta piattaforma opera come « prediction market », consentendo agli utenti di acquistare e vendere probabilità relative a eventi futuri mediante cripto-attività, in un modello peer-to-peer non riconducibile ai tradizionali bookmaker;
in Italia, la piattaforma non risulta titolare di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, con provvedimento del 22 ottobre 2025, è stata oggetto di oscuramento ai sensi della normativa vigente sul gioco illegale;
a seguito del contenzioso promosso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è stata successivamente consentita la sola accessibilità della componente informativa della piattaforma, permanendo il divieto relativo alle funzionalità di trading;
il quadro normativo italiano, fondato in particolare sulla legge n. 401 del 1989 e sul decreto-legge n. 104 del 2020, non contempla in modo specifico i mercati predittivi basati su tecnologie blockchain e criptoattività;
permane nell’ordinamento il divieto di pubblicità e sponsorizzazione per gli operatori del gioco con vincite in denaro, introdotto dal cosiddetto « decreto dignità », con conseguenti stringenti limitazioni per i concessionari autorizzati;
la sponsorizzazione in oggetto appare collocarsi in una zona grigia normativa, consentendo la promozione di un soggetto non regolato in un contesto – quale il calcio di vertice – precluso agli operatori autorizzati;
l’accordo prevede inoltre una collaborazione in ambito digitale e di analisi dei dati, con potenziali implicazioni sul coinvolgimento attivo dei tifosi in dinamiche assimilabili alla previsione di eventi;
secondo quanto comunicato dalla società sportiva, per il mercato italiano la collaborazione riguarderebbe esclusivamente attività di analisi, « fan intelligence » e insight digitali, senza coinvolgimento diretto delle funzionalità di trading della piattaforma; tale impostazione, pur formalmente distinta dall’attività di scommessa o trading, potrebbe determinare una forma di promozione indiretta della piattaforma nel suo complesso, inclusa la componente economica e predittiva –:
se siano a conoscenza dei fatti esposti e, in ogni caso, quali verifiche intendano adottare – per quanto di competenza – in ordine alla compatibilità di operazioni di sponsorizzazione con la disciplina vigente in materia di gioco, pubblicità e tutela dei consumatori, assicurando al contempo condizioni di equità tra operatori e adeguati livelli di protezione degli utenti.
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