Avv. Agnello: da gennaio 2016 tassazione sul margine e i titolari dei ctd non sono tenuti al versamento dell’imposta unica.
Con 7 sentenze la Corte di Giustizia di II grado per l’Umbria ha accolto le censure sollevate dallo Studio Legale Agnello statuendo i criteri e la corretta interpretazione della normativa fiscale applicabile ai bookmaker esteri operanti in Italia.
La vicenda riguarda la tassazione delle scommesse raccolte dai CTD per conto di Stanleybet, nei cui confronti l’ADM aveva calcolato l’imposta in via induttiva, aveva applicato il triplo della media provinciale secondo l’art. 1, co. 644, L. 190/2014, ritenendo l’attività illecita per assenza della concessione.
La Corte di Giustizia di II grado, con le sentenze depositate ha ribadito la liceità del modus operandi Stanleybet sul territorio italiano, in linea con la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e penale.
Il Collegio ha ritenuto errata la pretesa fiscale richiesta dall’ADM, chiarendo che la legge di stabilità 2016 ha definitivamente mutato la natura dell’imposta da indiretta a diretta, imponendola sul margine dell’attività (giocate meno vincite), e non più sul volume della raccolta. Principio valido per tutti gli operatori, “indipendentemente” dal possesso di concessione o dal collegamento al Totalizzatore Nazionale.
Nel solco di quanto già statuito dalla Corte di II grado per la Lombardia, i Giudici Umbri hanno riconosciuto che dall’anno 2016 la tassazione grava unicamente sul bookmaker e hanno confermato che i Centri Trasmissione Dati sono esclusi dal pagamento dell’Imposta Unica.
“Questa decisione conferma che la giurisprudenza sta finalmente convergendo verso un’interpretazione coerente con i principi del diritto unionale e della capacità contributiva effettiva” afferma l’Avv. Daniela Agnello, difensore di Stanleybet. “E’ proprio il Legislatore che ha inteso tassare i ricavi delle scommesse, per cui non si può incidere dall’imposta il centro italiano, che consegue mere commissioni contrattualmente determinate”.
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