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Lotto. Annullata revoca della concessione perché relativa a ritardi di pagamenti poco consistenti

AAMS condannata dal Tar Lazio per eccesso di discrezionalità nell’applicazione della revoca della concessione del Lotto ad un ricevitore che aveva ritardato pagamenti di non rilevante consistenza. Un ricevitore trentino

08 Gennaio 2015

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AAMS condannata dal Tar Lazio per eccesso di discrezionalità nell’applicazione della revoca della concessione del Lotto ad un ricevitore che aveva ritardato pagamenti di non rilevante consistenza.

Un ricevitore trentino ha impugnato di fronte al Tar l’ordinanza dell’A.A.M.S. con la quale è stata comminata la revoca immediata della gestione della ricevitoria del lotto nonché la revoca della rivendita tabacchi disponendo contestualmente l’accessorio incameramento della pertinente fideiussione bancaria da euro 7.500,00. Nei fatti, la revoca è stata disposta per la “notevolissima rilevanza delle infrazioni commesse nonché per il possibile reiterarsi delle irregolarità contestate” in quanto il ricorrente – seconso AAMS – aveva posto in essere varie irregolarità nella gestione della ricevitoria del lotto.

Si trattava di ritardati versamenti dei proventi delle giocate del lotto relativi a oltre 1.500 euro.

Il Tar romano dopo aver accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato ha trattenuto il ricorso in decisione. Oggi ha infine stabilito che il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.

Come hanno spiegato i giudici romani in premessa “l’articolo 34 della legge n. 1293 del 1957, rubricata “Disdetta, revoca e rinunzia”, dispone testualmente che l’Amministrazione ha la facoltà discrezionale di procedere alla revoca della gestione della rivendita di tabacchi quale sanzione al concessionario che si renda colpevole di una delle condotte ivi puntualmente indicate e tra le quali è ricompresa anche la “violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite”.

Il successivo articolo 35 prevede che l’Amministrazione può infliggere al concessionario della rivendita di generi di monopolio una pena pecuniaria per ogni irregolarità gestionale, comprese quelle passibili di revoca della gestione, che non vengano ritenute di natura e gravità tali da comportare quest’ultima, grave conseguenza. Ne consegue che la normativa in materia, letta nel suo complesso, conferisce effettivamente all’Amministrazione un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario che si renda colpevole di trasgressioni nella gestione delle rivendite. E, indubbiamente, si ribadisce che, tra le predette trasgressioni, rientra anche la “violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite”.

E la predetta discrezionalità in subiecta materia dell’Amministrazione è certamente ampia anche in considerazione della circostanza che la vendita dei generi di monopoli è accompagnata da un regime improntato a una particolare severità in quanto il concessionario è investito di specifiche responsabilità, così che ogni fatto costituente violazione del dovere di fedeltà commerciale può legittimamente dare luogo, una volta accertata l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, alla irrogazione della massima sanzione disciplinare costituita dalla revoca della licenza di rivendita dei generi di monopolio.

Nel caso di specie, – hanno continuato i giudici – la revoca è stata disposta in quanto è stata ritenuta la “notevolissima rilevanza delle infrazioni commesse nonché per il possibile reiterarsi delle irregolarità contestate” senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo e in conseguenza delle seguenti irregolarità nella gestione della ricevitoria del lotto.

Da quanto esposto consegue, in primo luogo, che si è fatto ricorso ad una motivazione in sostanza stereotipata e, in secondo luogo, che, da un lato, gli importi in contestazione, per quanto attiene ai ritardi, sono di importo modesto e, dall’altro, comunque, anche il ritardo verificato è altrettanto limitato nella sua consistenza, trattandosi rispettivamente di soli 8 e 6 giorni di ritardo. Per quanto, attiene, poi, l’omesso versamento anche in tal caso non può fondatamente ritenersi che si tratti di un importo di rilevante consistenza, avuto riguardo e nell’ottica precipua della definitività della revoca della rivendita”.

 

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