26 Aprile 2024 - 00:48

Veneto. Pubblicata nel BUR la legge regionale sul gioco d’azzardo patologico

E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto di oggi la nuova legge recante Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico approvata a inizio settembre

13 Settembre 2019

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E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto di oggi la nuova legge recante Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico approvata a inizio settembre dal Consiglio regionale.

 

Di seguito ricordiamo alcuni dei principali contenuti della legge:

 

Tavolo tecnico sul gioco d’azzardo patologico – È istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico permanente sul gioco d’azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d’azzardo.

Competenze dei Comuni –  I Comuni possono individuare, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;   possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo;   impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l’accesso a siti web nei quali è possibile giocare d’azzardo on-line.

Collocazione dei punti gioco – Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:

a)    servizi per la prima infanzia;
b)    istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c)    centri di formazione per giovani e adulti;
d)    luoghi di culto;
e)    impianti sportivi;
f)    ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g)    residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
h)    istituti di credito e sportelli bancomat;
i)    esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
l)    stazioni ferroviarie e di autocorriere.

I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Limiti orari – La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.

Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco così come definiti all’articolo 2, comma 1 lettera c) sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.

 

Compiti dei gestori dei punti gioco –  I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile alla propria clientela e mettono a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d’azzardo fornito dall’azienda ULSS. È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo.

 

 

Disposizioni in materia di IRAP –  A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d’imposta in cui risulti l’installazione dell’apparecchio, indipendentemente dalla durata dell’installazione stessa nell’arco del periodo.

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