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2° acconto Irpef, Ires e Irap del 2 dicembre 2019: rimodulazione della seconda rata al 50%

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è dovuta la seconda rata, fatto salva l’eventuale prima trance nella misura del 40%, o l’unica soluzione al 90 per

21 Novembre 2019

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Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è dovuta la seconda rata, fatto salva l’eventuale prima trance nella misura del 40%, o l’unica soluzione al 90 per cento
Come fa sapere l’associazione Astro, a decorrere dal 27 ottobre 2019 il decreto fiscale ha modificato, per i soggetti “Isa” e “forfetari”, la percentuale dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti per Irpef, Ires ed Irap, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50%, mentre precedentemente erano del 40% e del 60 per cento. Questi i chiarimenti che fornisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019, in seguito all’emanazione del Dl n. 124/2019.
L’articolo 58 del Dl n. 124/2019 (collegato fiscale) prevede che, a decorrere dal 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge), “per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.
La modifica normativa riguarda coloro per i quali era stata disposta dal Dl n. 34/2019 la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/2019 e n. 71/2019. Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, a prescindere dal fatto che gli stessi applichino o meno gli indici
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Si applica anche ai contribuenti che, trovandosi nelle condizioni sopra descritte:
– applicano il regime forfetario agevolato
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
Il collegato fiscale ha rimodulato le rate dei versamenti degli acconti per le seguenti imposte: Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, cedolare secca sul canone di locazione, Ivie (imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero) e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
Pertanto dal momento che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 il Dl fiscale ha fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto, i contribuenti che hanno già versato la prima rata del 40% dovranno versare la seconda rata nella misura del 50% entro il prossimo 30 novembre. Sempre entro la stessa data, chi non era tenuto al versamento della prima rata dovrà effettuare, invece, un unico versamento nella misura del 90 per cento.

 

 

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