10 Settembre 2026 - 18:29

TAR Lazio: niente sospensione per la cancellazione dal RIES di un esercente di Torino con slot machine

Il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata da un esercente di Torino contro il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che disponeva la cancellazione dall’elenco

26 Agosto 2026

Il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata da un esercente di Torino contro il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che disponeva la cancellazione dall’elenco RIES previsto dalla normativa per gli esercizi autorizzati alla presenza di apparecchi da gioco.

La controversia riguarda la reinstallazione degli apparecchi all’interno di un esercizio commerciale e, in particolare, la validità di una S.C.I.A. presentata nel 2013. Secondo il ricorrente, la S.C.I.A. avrebbe costituito un titolo ancora valido per procedere alla reinstallazione degli apparecchi. Una tesi che, nella fase cautelare, il TAR non ha ritenuto condivisibile.

Il Tribunale ha evidenziato che, al momento della reinstallazione, era in vigore l’articolo 26 della legge regionale Piemonte n. 19/2021, che consentiva agli esercenti che avevano precedentemente dismesso gli apparecchi in attuazione della normativa regionale di procedere alla reinstallazione previa presentazione di un’apposita istanza.

Nel caso esaminato, il Comune di Torino aveva comunicato ad ADM che non risultava presentata alcuna istanza di reinstallazione ai sensi della normativa regionale. Una circostanza che, rileva il TAR, il ricorrente non ha contestato sul piano fattuale, sostenendo invece che la S.C.I.A. del 2013 fosse ancora efficace.

Per il Tribunale, tuttavia, la reinstallazione è avvenuta in un contesto normativo ormai regolato dalla legge regionale del 2021 e l’esercente non ha dimostrato di aver attivato il procedimento espressamente previsto dall’articolo 26.

Da qui la conclusione che, allo stato della valutazione cautelare, le contestazioni del ricorrente non siano sufficienti a superare il rilievo relativo alla mancata presentazione dell’istanza, con conseguente assenza del fumus boni iuris, cioè di una ragionevole fondatezza della pretesa.

Il TAR ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora. Il danno lamentato dall’esercente è stato infatti ritenuto prevalentemente di natura economica e, quindi, suscettibile di eventuale ristoro, mentre non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare un danno grave, irreversibile e non riparabile nelle more del giudizio.

Per queste ragioni, il TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, ha respinto la domanda cautelare, compensando tra le parti le spese della fase cautelare.

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Fonte immagine: AIGEN