Nuovo capitolo nella vicenda delle proroghe delle concessioni Bingo. Con la sentenza di oggi, 9 giugno, il Consiglio di Stato ha dichiarato in larga parte inammissibile il ricorso con cui
Nuovo capitolo nella vicenda delle proroghe delle concessioni Bingo. Con la sentenza di oggi, 9 giugno, il Consiglio di Stato ha dichiarato in larga parte inammissibile il ricorso con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedeva chiarimenti sulle modalità di esecuzione della storica sentenza n. 7787/2025 che aveva bocciato il regime di proroga automatica delle concessioni, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nella pronuncia, i giudici affermano un principio particolarmente rilevante per il settore: il giudice può intervenire soltanto per chiarire il significato di una sentenza quando vi siano effettive incertezze interpretative.
Il rimedio dei chiarimenti, sottolinea il Consiglio di Stato, «ha natura interpretativa e non può trasformarsi in un’azione di accertamento preventivo della legittimità della futura azione amministrativa né in uno strumento per modificare o integrare le statuizioni da eseguire».
Per questo motivo sono state dichiarate inammissibili le richieste con cui ADM chiedeva indicazioni sui criteri concreti di determinazione dell’indennità di occupazione, come la possibilità di prevedere soglie minime e massime o specifiche modalità di graduazione dell’importo.
Secondo i giudici, la sentenza del 2025 aveva già stabilito il principio generale — l’indennità deve essere parametrata al fatturato effettivo dei concessionari — ma non aveva indicato come costruire tecnicamente il meccanismo. Tale scelta resta quindi affidata alla discrezionalità dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato fornisce una sola precisazione sostanziale: per “fatturato” deve intendersi il valore complessivo delle cartelle acquistate dai concessionari presso ADM e successivamente vendute per il gioco nelle sale Bingo, ossia la raccolta derivante dalla vendita delle cartelle.
Si tratta, osservano i giudici, di un dato oggettivo, tracciabile e già nella disponibilità dell’Agenzia stessa, elemento che consente di ancorare l’indennità alla reale situazione economica di ciascun concessionario ed evitare il ritorno a criteri forfettari censurati dalla giurisprudenza europea e nazionale.
La sentenza lascia quindi ad ADM un significativo margine operativo. Il Collegio ribadisce infatti che la precedente decisione aveva imposto soltanto la necessità di rideterminare l’indennità di occupazione sulla base del fatturato, senza entrare nel merito delle modalità tecniche di calcolo.
Di conseguenza, la concreta costruzione del sistema resta rimessa all’amministrazione, purché siano rispettati gli effetti conformativi della sentenza e venga mantenuto il collegamento con il fatturato effettivo dei singoli operatori.
Altro passaggio significativo riguarda l’estensione degli effetti della decisione. Il Consiglio di Stato chiarisce che gli effetti conformativi della sentenza operano formalmente soltanto tra le parti del giudizio, mentre l’effetto demolitorio dell’annullamento si produce erga omnes. Tuttavia il Collegio evidenzia che ADM può estendere spontaneamente gli effetti conformativi a tutti i concessionari per ragioni di parità di trattamento. Una strada che, osservano i giudici, l’Agenzia ha già intrapreso con i propri provvedimenti successivi, applicando in via generalizzata i principi derivanti dalle sentenze sulle proroghe del Bingo.
La questione resta ora nelle mani dell’Agenzia
Dal punto di vista operativo, la decisione riporta integralmente la responsabilità ad ADM.
L’Agenzia, infatti, non ha ancora determinato in via definitiva l’indennità di occupazione derivante dall’annullamento delle proroghe. Attualmente è stato previsto soltanto un importo provvisorio pari a 2.800 euro mensili per tutti i concessionari, soluzione che proprio la sentenza del 2025 aveva considerato incompatibile con la necessità di collegare l’indennità al fatturato effettivo dei singoli operatori. Resta inoltre aperto il tema principale evidenziato dalle precedenti pronunce: l’indizione delle nuove gare per l’assegnazione delle concessioni Bingo. La sentenza n. 7787/2025 aveva infatti affermato l’obbligo dell’amministrazione di procedere con immediatezza alla pubblicazione delle gare, in attuazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e per porre fine al regime di proroga ritenuto contrario al diritto europeo.
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