Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcuni operatori del gioco legale contro la Regione Lazio, confermando la piena legittimità delle prescrizioni introdotte dalla normativa regionale in
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcuni operatori del gioco legale contro la Regione Lazio, confermando la piena legittimità delle prescrizioni introdotte dalla normativa regionale in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Con questa decisione, i giudici amministrativi di secondo grado discostandosi dalla pronuncia fornita lo scorso marzo, hanno dato continuità alla linea già tracciata dal TAR Lazio, ribadendo la competenza delle Regioni a intervenire in modo autonomo su misure di prevenzione sanitaria, anche laddove queste incidano sull’organizzazione delle sale da gioco.
Il caso trae origine dalla legge regionale del Lazio n. 5/2013, modificata dalle leggi n. 16 e n. 19 del 2022, che ha rafforzato le condizioni per l’apertura e il funzionamento delle sale da gioco nel territorio regionale, introducendo una serie di obblighi a carico degli esercenti con l’obiettivo dichiarato di tutelare i soggetti vulnerabili e prevenire fenomeni di ludopatia.
In particolare, le nuove disposizioni – applicabili anche agli esercizi già esistenti – prevedono tra l’altro: una riduzione della frequenza delle giocate (non più di una ogni 30 secondi), una pausa obbligatoria di almeno cinque minuti ogni mezz’ora di gioco, l’interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, il divieto di fumo nei luoghi di gioco, l’interruzione giornaliera dell’attività per almeno otto ore, e il divieto di installazione di apparecchi in prossimità di scuole, centri giovanili, strutture sanitarie e religiose.
Per chiarire le modalità applicative di alcune di queste prescrizioni, la Regione Lazio ha pubblicato l’11 gennaio 2023 una nota indirizzata ai Comuni e agli operatori del settore, con cui ha fornito istruzioni operative sull’attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), punto 3 della legge, relativo alla pausa obbligatoria. La nota suggeriva, a titolo esemplificativo, l’adozione di strumenti come orologi visibili ai giocatori, cartelli informativi sulle pause e messaggi sonori preregistrati da ripetere ogni mezz’ora per ricordare la necessità di interrompere il gioco.
Gli operatori hanno impugnato questo provvedimento ritenendo che introducesse adempimenti non previsti direttamente dalla legge regionale, generando nuovi obblighi a loro carico, e lamentando sia l’impraticabilità tecnica di alcune misure, sia la loro presunta invasività. Secondo i ricorrenti, tali prescrizioni – adottate peraltro a ridosso della scadenza dei termini per adeguarsi – avrebbero creato un aggravio economico e organizzativo ingiustificato e comportato una violazione delle competenze statali in materia di ordine pubblico, oltre a ledere la libertà di impresa.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto tutte le doglianze, precisando innanzitutto che l’obbligo della pausa di gioco era già previsto dalla legge regionale, e non dalla successiva nota attuativa, la quale non ha introdotto nuove regole ma si è limitata a fornire un orientamento su come adempiere a quanto già stabilito. Non si è trattato, secondo il giudice, di una norma secondaria o di una disciplina innovativa, ma di un atto meramente esplicativo, con valore orientativo e non vincolante. L’amministrazione, infatti, si è autovincolata a considerare conformi le modalità indicate nella nota ma ha lasciato aperta la possibilità agli esercenti di proporre soluzioni alternative, a condizione che siano idonee a garantire lo stesso risultato di tutela della salute.
Quanto alla tempistica della nota, il Consiglio ha rilevato che la legge del 2022 già prevedeva un termine di 150 giorni per l’adeguamento alle nuove prescrizioni e che il rispetto di tale termine non era subordinato all’adozione della nota stessa. Dunque, l’accusa di ritardo risulta infondata, così come la pretesa che l’atto amministrativo dovesse accogliere le osservazioni tecniche presentate dagli operatori del settore.
In merito alla questione più ampia della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, il giudice ha chiarito che le misure regionali impugnate non riguardano aspetti di ordine pubblico o sicurezza – che rientrano nella competenza esclusiva statale – ma si inseriscono pienamente nel solco delle politiche di tutela della salute, ambito di legislazione concorrente. Il legislatore regionale ha infatti operato, secondo il Consiglio, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, che consente alle Regioni di introdurre limiti all’esercizio del gioco lecito in funzione di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo. Le prescrizioni regionali sono state ritenute ragionevoli, proporzionate, e finalizzate a un interesse costituzionalmente protetto, quale è la salute pubblica.
Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto il rilievo secondo cui le prescrizioni tecniche – come la distanza minima tra apparecchi o il controllo sulla frequenza delle giocate – interferirebbero con la normativa statale sulle regole tecniche degli apparecchi. La sentenza chiarisce che tali obblighi non modificano le caratteristiche tecniche degli apparecchi stessi (la cui omologazione rimane competenza dell’ADM), ma riguardano solo le condizioni ambientali e gestionali delle sale. La Regione non entra quindi nel merito del funzionamento delle macchine, ma agisce legittimamente su aspetti organizzativi legati all’ambiente di gioco e alla protezione dell’utenza.
Sotto il profilo della libertà di impresa, infine, il giudice ha ribadito che l’iniziativa economica privata, pur garantita dall’articolo 41 della Costituzione, deve comunque rispettare i vincoli dell’utilità sociale. Nel caso del gioco, la sua natura concessoria e i rischi sociali connessi giustificano, secondo il Consiglio di Stato, l’introduzione di restrizioni anche incisive, purché coerenti con l’interesse generale. Le misure regionali, pur comportando adeguamenti organizzativi, non sono state ritenute né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’obiettivo di contrasto alla ludopatia.
PressGiochi