19 Marzo 2024 - 06:00

Zanetti (Sott.segr. Economia): “Su ricollocazione punti di gioco, interverrà quanto prima il decreto di Delega fiscale”

“La mancata adozione del decreto interministeriale previsto dal Decreto Balduzzi sulla progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110,

05 Giugno 2015

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“La mancata adozione del decreto interministeriale previsto dal Decreto Balduzzi sulla progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps, sta nel fatto che, per un verso, i Comuni ovvero le loro rappresentanze regionali o nazionali non hanno inoltrato alle Amministrazioni statali competenti alcuna «proposta motivata» in ordine affatto che si sarebbe dovuto adottare a livello nazionale, preferendo, di contro, iniziare ad emanare propri regolamenti sulle distanze dei luoghi di gioco mediante AWP tesi a dare autonoma e non coordinata – sul territorio nazionale – applicazione diretta di una norma di legge che, per la verità, era in primo luogo indirizzata ad Amministrazioni del Governo nazionale”. Con queste parole il sottosegretario all’economia Enrico Zanetti ha risposto all’interrogazione dell’on. Barbanti (Misto) che chiedeva della mancata attuazione del provvedimento.

Dopo aver interpellato il Monopoli di Stato, ha spiegato il sottosegretario “La produzione regolamentare locale si è andata incrementando con velocità, estendendosi anche ad aspetti diversi della raccolta di gioco mediante apparecchi, come quello degli orari solo entro i quali è consentito intrattenersi con tali apparecchi.

La progressiva velocità ed estensione della produzione normativa locale ha simmetricamente ridotto in modo progressivo i margini di pratica utilità ed attendibilità di una eventuale adozione del provvedimento statale di cui parlava la norma primaria del 2012.

Peraltro, la successiva entrata in vigore dell’articolo 14 della legge n. 23 del 2014 e la sua previsione di una apposita legislazione delegata riguardante, tra l’altro, la definizione di un chiaro rapporto, nella produzione normativa in materia di gioco, fra Stato, Regioni ed enti locali ha reso ancora più marginale la finalità ed i contenuti della norma primaria del 2012.

Infatti la delega prevede al citato articolo 14 che si provveda alla: «razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell’esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all’effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco”.

Lo schema di decreto legislativo delegato allo stato è in fase di avanzata predisposizione e verrà quanto prima, previa deliberazione in Consiglio dei Ministri, presentato al Parlamento.

 

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