28 Marzo 2024 - 10:23

Tar Veneto: respinto il ricorso di un centro Goldbet contro regolamento comunale sulle distanze

Il Tar Veneto ha respinto nell’udienza del 22 settembre il ricorso di un centro scommesse di Mogliano Veneto legato al Bookmaker Goldbet contro il provvedimento del comune che lo diffidava

27 Settembre 2016

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Il Tar Veneto ha respinto nell’udienza del 22 settembre il ricorso di un centro scommesse di Mogliano Veneto legato al Bookmaker Goldbet contro il provvedimento del comune che lo diffidava all’esercizio di attività di raccolta scommesse di cui all’art.88 del TULPS, per la violazione delle norme del Regolamento comunale per i giochi leciti.

Come ha spiegato il giudice amministrativo nel respingere il ricorso : “il Comune di Mogliano Veneto, nel disporre l’obbligo di rispetto di una distanza minima di 500 metri da determinati luoghi sensibili, fa riferimento espresso ai “locali da autorizzare ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS”, comprendendo pertanto sia le sale pubbliche da gioco (di cui all’art. 86 TULPS), sia i centri di raccolta scommesse (di cui all’art. 88 TULPS).

Il provvedimento impugnato, pertanto, nel diffidare il ricorrente (titolare di un centro di raccolta scommesse) ad esercitare la predetta attività in violazione dell’art. 11 cit., sfugge alle censure dedotte nel ricorso.

Né è possibile, nel presente caso, lamentare la circostanza che il Comune di Mogliano Veneto non avrebbe avuto il potere di disporre un obbligo di distanza minima anche nei confronti dei centri di raccolta scommesse, dal momento che il ricorrente ha omesso di impugnare l’art. 11 del Regolamento comunale de quo, ove tale obbligo è previsto ed è stato esteso non solo nei confronti delle sale da gioco ma anche, appunto, nei confronti dei centri di raccolta scommesse…

Inoltre, il Regolamento comunale de quo è stato adottato in data antecedente a quella nella quale la Questura di Treviso (il 17 maggio 2016) ha rilasciato al ricorrente la licenza ex artt. 88 TULPS (con la conseguenza che prima di tale ultima data il ricorrente non avrebbe comunque potuto esercitare l’attività di raccolta scommesse), sia infine perché il ricorrente non è titolare di alcun legittimo affidamento in ordine alla possibilità di esercitare l’attività di raccolta scommesse nel luogo prestabilito, ben potendo l’Amministrazione comunale disporre, per le nuove aperture, limiti o divieti all’esercizio di tale attività, soprattutto qualora tali limitazioni siano previste in un atto di natura regolamentare, come tale efficace erga omnes”.

 

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