18 Aprile 2024 - 03:09

Tar Veneto respinge ricorso contro gli orari di gioco del comune di Montebelluna

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso contro il Comune di Montebelluna, per l’annullamento dell’ordinanza in materia di “disciplina comunale degli orari di esercizio

04 Giugno 2018

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso contro il Comune di Montebelluna, per l’annullamento dell’ordinanza in materia di “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi anche commerciali ove è consentita la loro installazione”.

Il ricorso chiedeva anche l’annullamento del “Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e dei sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d’azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”, elaborato dall’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana.

Come spiega il Tar: “In virtù della contestata rimodulazione degli orari l’attività gestita dalla ricorrente (sala VLT), che prima fruiva di un orario di apertura illimitato (h 24), è oggi aperta al pubblico per quattordici ore al giorno, dalle ore 8.00 alle 22.00 di tutti i giorni”.

Per i giudici “Il ricorso non merita accoglimento. Il Tribunale non intende discostarsi dai propri precedenti con cui ha affermato i principi di seguito indicati.

La limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini: l’ordinanza impugnata è stata, infatti, adottata dal Sindaco, ex art 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP).

Nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale Risulta, in ogni caso, dagli atti che il Comune resistente ha adottato gli atti impugnati, avvalendosi di un’indagine conoscitiva svolta dalla ULSS 2 dd 20 marzo 2017.

I dati forniti dalla ULSS evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che nel distretto dell’USLL n. 2, in cui ricade il Comune intimato, un significativo numero di persone (269) sono state prese in carico nel 2016 dall’Ambulatorio a ciò specificamente dedicato in quanto affette da giocod’azzardo patologico indotto da slot machine, VLT e altri giochi elettronici.

E’ verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da GAP sia ancora maggiore, atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti ludopatici, poiché provano vergogna o perché sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e/o ai servizi sociali.

Non sussiste, dunque, il lamentato difetto d’istruttoria, tenuto altresì conto che l’ordinanza ha finalità preventive, mirando proprio a prevenire il dilagare del fenomeno del GAP.

Sono infondate anche le censure con cui la ricorrente deduce la violazione della libertà d’impresa, del principio di proporzionalità e la disparità di trattamento”.

 

Tra le dettagliate spiegazioni del Tar sulle ragioni per cui il ricorso deve essere respinto, il Tribunale Amministrativo sottolinea che:  tra i giochi leciti con vincita in denaro, “slot machine e videolottery paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”.

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