29 Marzo 2024 - 07:54

Tar Veneto respinge il ricorso contro gli orari di gioco di Bassano del Grappa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di alcune società contro il Comune di Bassano del Grappa per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco n. 1

18 Aprile 2018

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di alcune società contro il Comune di Bassano del Grappa per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco n. 1 del 3 gennaio 2018, con la quale è stata approvata la “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”.

 

Come spiega il Tar: “Le ditte ricorrenti sono tutti soggetti che esercitano la propria attività nel settore delle scommesse sportive e dei sistemi di gioco con vincita in denaro. Nel presente giudizio hanno chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, con cui il Comune di Bassano del Grappa ha modificato gli orari di esercizio delle sale giochi e scommesse e gli orari di funzionamento (accensione e spegnimento) degli apparecchi con vincita in denaro.

 

I  virtù della contestata rimodulazione degli orari l’attività gestita dalle parti ricorrenti, che prima fruivano di un orario di apertura dalle ore 10.00 alle ore 24, è oggi aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni”.

 

Molto dettagliata sul quadro generale giuridico e normativo è l’analisi del TAR che fa riferimento anche a quanto emerso dalla Conferenza Unificata.

“Giova premettere- prosegue il Tribunale- che la limitazione degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco lecito è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini: l’ordinanza impugnata è stata, infatti, adottata dal Sindaco, ex art 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP). Ciò posto, la censura con cui le ricorrenti deducono il difetto d’istruttoria, per non avere l’Ente Locale effettuato specifiche, minuziose e lenticolari indagini in ordine all’incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, non può essere condivisa”.

 

“Nel caso di specie- commenta il Tar- il Comune resistente ha, in ogni caso, effettuato una congrua istruttoria. I dati forniti dalla locale ULSS nello studio dell’8 giugno 2017, evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia, definita vera e propria emergenza sociale, ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che oltre l’1% della popolazione adulta soddisfa i criteri per la diagnosi di GAP, fenomeno che si stima possa interessare circa 1500-2000 soggetti (giocatori d’azzardo patologici) nel distretto. La circostanza che solo una minima parte di tali soggetti abbia, in concreto, presentato domanda di aiuto o si sia rivolta direttamente al SerD non determina un vizio d’istruttoria, sia perché l’ordinanza ha finalità preventiva (mira a prevenire il dilagare del fenomeno) sia perché il fenomeno della ludopatia tende a restare sommerso ed è connotato da una notevole cifra oscura, in quanto molti soggetti ludopatici, perché provano vergogna o sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali. Vanno disattese anche le censure con cui le ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e la violazione della libertà d’impresa, delle norme di liberalizzazione delle attività economiche e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza: neppure meritano di essere coltivate le questioni di compatibilità comunitaria prospettate dalle ricorrenti. L’ordinanza, in disparte ogni considerazione in ordine alla sua natura di atto generale, è adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo. La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.)”.

 

Ciò posto, l’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di giococompulsivo o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni) – appare al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al giococompulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie. L’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.) – obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (Tar Veneto, 114/2016) – ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco.

 

La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto .L’ordinanza modificativa degli orari non doveva essere preceduta dalla consultazione delle associazioni di categoria, in quanto non prevista come obbligatoria dalla vigente normativa.

Insussistente è, altresì, la violazione della L.R.V. n. 6/2015, il cui art. 20 promuove, anzi, interventi degli Enti Locali finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal GAP.

 

La conclusione dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali in data 7 settembre 2017 (in attuazione dell’art. 1, comma 936 della Legge di Stabilità per il 2016), relativo ad una “Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito” recante, tra l’altro, la previsione di un orario di apertura degli esercizi in cui si pratica il giocolecito pari a 10-12 ore giornaliere minime, non può spiegare efficacia invalidante sull’ordinanza impugnata, considerato che l’intesa de qua è, allo stato, priva di valore cogente in quanto non recepita da alcun atto normativo.

 

E invero ai sensi dell’art. 1, comma 936, della Legge n. 208/2015 (cd. “Legge di Stabilità per l’anno 2016”) le intese raggiunte in seno alla Conferenza Unificata devono essere recepite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti: tale decreto ministeriale, a tutt’oggi, non è stato ancora adottato, sicchè la conclusione dell’intesa, recante la “Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito” (sempre modificabile in mancanza di recepimento), non può determinare l’illegittimità dell’ordinanza impugnata.

Si aggiunga che la cennata “Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito” contempla un complessivo riordino della materia e, oltre a stabilire un’apertura minima di 10-12 ore giornaliere di tutti i punti di gioco, prevede anche una significativa riduzione dell’offerta del gioco lecito, sia dei volumi che dei punti vendita, sicchè risulterebbe arbitrario e contrario allo spirito dell’intesa predicarne un’applicazione atomistica o parcellizzata (“ a macchia di leopardo”)”.

“Per tutto quanto sin qui esposto- conclude il Tribunale- il ricorso deve essere respinto, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite”.

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