20 Aprile 2024 - 00:38

Tar Toscana. Accolto ricorso del comune di Prato: legge regionale valida sia per le slot che per le vlt

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana questa mattina ha accolto il ricorso presentato dal comune di Prato contro la questura per il rilascio della licenza ex art. 88 del

16 Giugno 2015

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana questa mattina ha accolto il ricorso presentato dal comune di Prato contro la questura per il rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps ad una tavola calda che aveva installato apparecchi videolottery.

Come hanno affermato i giudici, è legittima la richiesta “dell’Amministrazione comunale di Prato ad impugnare la licenza all’esercizio dell’attività di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT) concessa alla contro interessata, radicata sull’interesse generale <<alla prevenzione della ludopatia, radicato sul diritto alla salute dei cittadini, azionato in giudizio dal Comune di Prato, in qualità di ente esponenziale della relativa collettività.

“L’intera vicenda ruota intorno all’applicabilità, alla fattispecie che ci occupa, delle previsioni della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), ovviamente nel testo vigente all’epoca di emanazione degli atti impugnati e, quindi, precedentemente alle modificazioni disposte con la l.r. 23 dicembre 2014 n. 85 (che hanno espressamente superato alcune delle problematiche sollevate in ricorso, specificando meglio l’ambito di applicabilità della legge).

Per quello che ci occupa, assume particolare interesse l’art. 2 (definizioni) della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 che, nel dettare le definizioni generali necessarie per l’applicazione della legge, ne ha previsto l’indiscussa applicabilità ai <<locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)>> (art. 2 lett. b) l.r. 57 del 2013); in prima battuta era quindi utilizzato un criterio di applicazione della legge (per quello che ci occupa, anche dell’importante previsione dell’art. 4) fondato sul richiamo della previsione e del regime autorizzatorio previsto dal T.U.L.P.S. (in questo caso, l’art. 86, ult. parte che prevede l’installazione di apparecchi per il gioco in esercizi commerciali o pubblici, aree aperte al pubblico o circoli privati che svolgano attività commerciali di diversa tipologia e non siano espressamente autorizzati alla raccolta delle scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S.).

I commi successivi dell’art. 2 della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 cambiavano però decisamente tecnica, spostandosi dal richiamo del regime autorizzatorio, alla tipologia degli apparecchi utilizzati per il gioco lecito e sancendo espressamente l’applicabilità della legge agli <<spazi riservati ai giochi leciti all’interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati>> (art. 2 lett. c) utilizzanti <<apparecchi per il gioco lecito…………..di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931>>(art. 2 lett. d); potendo gli apparecchi e congegni per il gioco lecito ex art. 110, 6° e 7° comma T.U.L.P.S. essere autorizzati, sia ai sensi dell’art. 86 che dell’art. 88 del T.U.L.P.S. (art. 110, 3° comma T.U.L.P.S.), appare pertanto di tutta evidenza come l’ambito applicativo della normativa regionale debba essere considerato comprensivo dell’installazione di apparecchi di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT), autorizzati, sia ai sensi dell’art. 86 (conclusione desumibile dai commi b), c) e d) dell’art. 2 della l.r. 57 del 2013) che dell’art. 88 del T.U.L.P.S. (conclusione desumibile dai soli commi c) e d) dell’art. 2 della l.r. 57 del 2013).

Non può pertanto trovare accoglimento la costruzione proposta dalla difesa del controinteressato e tendente a prospettare l’applicazione della legge regionale solo alle autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. e non alle autorizzazioni ex art. 88; del resto, si tratta di costruzione che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della legge, permettendone l’applicazione alle sole autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in cui la presenza di apparecchi per il gioco convive con altre attività) e non alle autorizzazioni ex art. 88, ovvero agli esercizi espressamente destinati alla raccolta delle scommesse ed in cui il rischio della ludopatia è certamente maggiore.

Con tutta evidenza, si tratta poi di una normativa di fonte regionale finalizzata alla prevenzione della ludopatia (quindi destinata alla soddisfazione di un interesse pubblico attinente alla materia sociale e sanitaria) che doveva trovare applicazione anche da parte degli organi del Ministero dell’interno e, nel caso che ci occupa, della Questura di Lucca.

Nel caso di specie appare del tutto indiscutibile- concludono i giudici- , come la sala destinata al gioco autorizzata con gli atti impugnati si trovi a meno di 500 m. da luoghi sensibili e come sia stata pertanto violata la previsione dell’art. 4, 1° comma della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 (<<è vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale>>); altrettanto indubbio è come le autorizzazioni impugnate siano intervenute dopo l’entrata in vigore della legge regionale e non possano pertanto usufruire dell’eccezione riferita alle autorizzazioni precedentemente rilasciate”.

PressGiochi