29 Marzo 2024 - 05:52

Tar Sardegna respinge un altro ricorso contro i limiti orari di gioco del comune di Cagliari

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha respinto un ricorso contro Comune di Cagliari per l’annullamento, “ dell’ordinanza del Sindaco di Cagliari  con cui è stato adottato

09 Agosto 2018

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha respinto un ricorso contro Comune di Cagliari per l’annullamento, “ dell’ordinanza del Sindaco di Cagliari  con cui è stato adottato il nuovo “Regolamento degli orari di apertura al pubblico e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite e della deliberazione del consiglio comunale, avente ad oggetto “Indirizzi in materia di regolamentazione degli orari di apertura al pubblico e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite”.

 

Per il Tar: “la contestata decisione del Sindaco sarebbe sprovvista di adeguati riscontri istruttori e motivazionali.

Allo stesso modo il Collegio non condivide la tesi di parte ricorrente che denuncia la violazione della libertà d’iniziativa economica, alla luce del canone di proporzionalità dell’azione amministrativa.

In tale contesto di fondo il Collegio ritiene che non vi siano elementi per considerare “sproporzionata” la nuova limitazione dell’orario di svolgimento consentito del gioco d’azzardo (8 ore su 24): a fronte di un fenomeno -quale la ludopatia- come si è visto ampiamente diffuso e pericoloso, parte ricorrente si è sostanzialmente limita a definire il nuovo orario foriero di eccessivi svantaggi per la propria attività economica, ma non ha dimostrato -neppure indirettamente- che una riduzione meno drastica sarebbe stata efficace; in sostanza la tesi della ricorrente si risolve nel tentativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle -di merito- operate dall’Amministrazione, il che ovviamente non può trovare condivisione in questa sede”.

 

Inoltre secondo il Tribunale: Non può, ragionevolmente configurarsi una “paralisi” dell’attività amministrativa di contrasto alla ludopatia nelle more dell’approvazione dell’Intesa, la quale, peraltro, risulta allo stato attuale inefficace, in quanto non ancora recepita in apposito decreto del Ministro dell’Economia come espressamente richiede la richiamata norma di legge; circostanza, quest’ultima, che esclude anche una possibile rilevanza della previsione -leggibile all’interno dell’Intesa approvata il 7 settembre 2017- secondo cui agli enti locali è riconosciuta la possibilità di individuare fasce orarie di chiusura non superiori alle sei ore complessive giornaliere: detta previsione è, infatti, inefficace, come lo è l’intera Intesa proprio perché non ancora recepita nel decreto ministeriale”.

 

PressGiochi

 

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