28 Marzo 2024 - 21:12

Tar Sardegna: “attività non sovvenzionabile con risorse pubbliche”, respinto ricorso ad un sala giochi

Udine. Ennesimo colpo ad un bar, in Friuli continuano i furti alle slot Angri (SA). Gdf sequestra due apparecchi irregolari Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha

22 Febbraio 2017

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Udine. Ennesimo colpo ad un bar, in Friuli continuano i furti alle slot

Angri (SA). Gdf sequestra due apparecchi irregolari

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un bar/sala giochi di Nuoro per l’annullamento della determinazione con cui il Direttore Generale ha disposto la revoca di concessione del finanziamento per complessivi 50mila euro dal Fondo sociale europeo per la presenza di slot.

“La revoca impugnata, ed il bando presupposto, – si legge nella sentenza – impedisce il finanziamento, anche solo in parte, di attività non sovvenzionabili con risorse pubbliche, quali sono quelle (specificamente identificate) appartenenti alla categoria dei “giochi” (lotterie, scommesse, case da gioco)”. Anche se la società ricorrente ha tenuto a precisare che “il finanziamento era stato legittimamente concesso dalla Regione per agevolare e ridurre i costi solo dell’attività di bar caffetteria e che tra i 2 esercizi non vi sarebbe alcun collegamento né funzionale-materiale né contabile”, per la Regione i 2 esercizi venivano gestiti in modo sostanzialmente , senza possibilità di distinguere la clientela dell’uno rispetto a quella dell’altro.
Con palese violazione del divieto imposto dalla lex specialis e con contrapposizione con la finalità sottesa nell’attribuzione di risorse pubbliche. Per tale motivo la Regione non stipulava il contratto di finanziamento e revocava la precedente ammissione al finanziamento. Dalla documentazione emerge che non sussiste una “rigida separatezza” nell’esercizio delle due diverse attività, che vengono svolte in locali attigui e che sono gestite dalla medesima società. Nessuna “percezione” di differenziazione delle 2 strutture e delle 2 attività si evince dal modus operandi del soggetto aspirante al finanziamento, il quale dando avvio ad una nuova attività di caffetteria, ha sostanzialmente “affiancato” le 2 iniziative, con commistione di attività finanziabile con attività non finanziabile (a causa dell’espresso divieto/causa di esclusione)”.

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