24 Aprile 2024 - 02:02

Tar Milano. Accolto ricorso sala giochi su attuazione legge regionale antislot

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) ha accolto il ricorso presentato da una sala giochi Sisal relativamente alla diffida del comune di Milano ad aprire la sala

13 Marzo 2015

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) ha accolto il ricorso presentato da una sala giochi Sisal relativamente alla diffida del comune di Milano ad aprire la sala giochi. Per la concessionaria di giochi la normativa comunale “vieterebbe soltanto la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito ex art. 110 del TULPS in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai cd. luoghi sensibili, e non in maniera indiscriminata tutte le nuove attività di raccolta dei giochi pubblici oggetto di concessione”.

Accogliendo il ricorso, i giudici lombardi hanno affermato che “l’art. 110, comma 6 del TULPS è riferibile, quanto alla lett. a), alle cd. slot machine, e, quanto alla lettera b), all’attività di esercizio delle videolotterie, come pacificamente evincibile non solo dalla lettera della norma, ma anche dall’interpretazione fornitane dalla stessa Polizia di Stato. Il comma 7 dell’art. 110 del TULPS è invece riferito a giochi di abilità senza terminale, e dunque anch’esso non contempla l’ipotesi dell’attività di scommesse, oggetto del presente giudizio.

Il comune di Milano ha adottato un’interpretazione estensiva delle norme regionali (divieto esteso non solo all’installazione di nuovi apparecchi ex art. 110 TULPS, ma anche all’inizio di nuove attività di gioco lecito di azzardo), sul presupposto che la finalità di tale normativa fosse la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

L’amministrazione locale, specificamente preposta al controllo della corretta applicazione delle limitazioni imposte dalla L.r. n. 8/2013 alla libera iniziativa economica privata, ha ritenuto che sarebbe in contrasto con la ratio della suddetta disciplina operare, in sede di divieto di nuove attività, una distinzione tra le varie tipologie di gioco; ha pertanto concluso nel senso che il divieto di cui all’art. 5 della L.r. n. 8/2013 debba essere “riferito ad ogni forma di gioco d’azzardo, scommesse comprese, che si serva di qualsivoglia tipo di apparecchiatura elettronica o meccanica, non essendo contenuta nella legge stessa alcuna limitazione al riguardo”.

Il Collegio osserva che la norma in discussione è in effetti molto generica, allorché si tratta di individuare l’oggetto del divieto; al riguardo, l’art. 5, comma 1 della L.r. n. 8/2013 così si esprime: “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.

Il concetto di “apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”, secondo il piano tenore della norma, non viene espressamente limitato a quelli di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del TULPS, ma il comma 2 dell’art. 12 della stessa legge regionale n. 8/2013 dispone che “la Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1 (…)”.

D’altra parte, – ha concluso il Collegio – gli apparecchi presi in considerazione dalla deliberazione regionale in esame (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”.

PressGiochi