18 Aprile 2024 - 09:56

Tar Lombardia: l’adozione dei limiti orari va legittimata in modo puntuale

I motivi di interesse generale che consentono le limitazioni di orario degli apparecchi da gioco non possono consistere in un’apodittica e indimostrata enunciazione, ma debbono concretarsi in ragioni specifiche, da

07 Dicembre 2018

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I motivi di interesse generale che consentono le limitazioni di orario degli apparecchi da gioco non possono consistere in un’apodittica e indimostrata enunciazione, ma debbono concretarsi in ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale.

Con questa motivazione il Tar per la Lombardia ha accolto l’istanza cautelare di un operatore sospendendo quindi l’ordinanza del Sindaco del Comune di Roè Volciano, avente ad oggetto “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del tulps, installati nelle sale gioco e nelle tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps.”.

Per il Tribunale risulta indimostrata la correlazione tra l’utilizzo degli apparecchi da gioco e gli affermati rischi per la sicurezza e la quiete pubbliche, “né d’altra parte, si chiarisce perché e come la limitazione del funzionamento di detti apparecchi per una o due ore possa ovviare alle problematiche alle quali si accenna nell’atto gravato”.

Non basta, conclude il giudice, l’adesione al “Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco di azzardo”, ma sono necessari specifici riferimenti “alla particolare situazione locale e la puntuale individuazione delle ragioni che hanno determinato l’intervento regolatore sulla scorta di essa e della considerazione delle evidenze scientifiche relative all’utilità dell’intervento”.

“Se da un lato la limitazione oraria risulta abbastanza contenuta, dall’altro l’istruttoria del Comune non ha evidenziato una situazione emergenziale tale da giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico su quello dei ricorrenti, imprenditori interessati alla continuazione dell’esercizio dell’attività secondo modalità già assentita al momento del rilascio della necessaria autorizzazione”.

 

PressGiochi