28 Marzo 2024 - 13:34

Tar Liguria: nuova conferma ai limiti orari alle slot importi dal comune di Imperia

Per il Tar Liguria “Il nocumento derivante alla popolazione dall’uso degli apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine” è nozione di fatto che rientra nella comune esperienza”. Con questa motivazione

19 Febbraio 2016

Print Friendly, PDF & Email

Per il Tar Liguria “Il nocumento derivante alla popolazione dall’uso degli apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine” è nozione di fatto che rientra nella comune esperienza”.

Con questa motivazione ha rigettato il ricorso di un gestore contro la delibera del comune di Imperia che disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale limitandolo dalle ore 10,00 del mattino alle ore 23,00 della sera.

Come ricorda il giudice amministrativo, il comune di Imperia ha fatto precedere l’ordinanza da un’apposita istruttoria a cura del dipartimento di salute mentale e delle dipendenze della A.S.L. territorialmente competente, che ha evidenziato come il gioco d’azzardo, nelle sue varianti “problematica” e “patologica” (cioè quelle che hanno ricadute sulla salute pubblica), coinvolga pesantemente anche la popolazione della provincia di Imperia, e quindi del comune capoluogo.

Come ha poi spiegato il Collegio “L’ordinanza sindacale impugnata trova la propria copertura normativa nell’art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

In proposito il Consiglio di Stato, confermando una pronuncia della Sezione concernente la medesima ordinanza qui impugnata, ha ritenuto non condivisibile “la tesi che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 possa essere interpretato nel senso che la competenza del Sindaco non riguardi anche la materia dei giochi, atteso che la disposizione gli attribuisce espressamente il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Dalla particolare ampiezza della nozione di ‘pubblico esercizio’ contenuta nella disposizione, deve ritenersi che rientrino senz’altro nella nozione anche le attività di intrattenimento espletate all’interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di ‘gioco lecito’: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano ammessi a parteciparvi. Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 7, d.lg. n. 267 del 2000, come ‘pubblici esercizi’, di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell’esercizio del gioco d’azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica” (Cons. di St., V, 20.10.2015, n. 4794).

Nè risponde al vero che il consiglio comunale, anziché limitarsi a fissare criteri o indirizzi generali, abbia direttamente stabilito gli orari di attivazione dei giochi leciti, con ciò travalicando i propri limiti di competenza. Difatti, il consiglio comunale ha fissato un “orario massimo”, così fornendo una cornice di riferimento, entro la quale il sindaco avrebbe dovuto disciplinare il periodo temporale di esercizio, eventualmente riducendolo ulteriormente”.

PressGiochi