20 Aprile 2024 - 12:47

Tar Brescia respinge l’istanza cautelare monocratica per centro scommesse ritenuto irregolare

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge il ricorso contro la Questura di Brescia non costituiti in giudizio per l’annullamento del provvedimento del

18 Maggio 2018

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge il ricorso contro la Questura di Brescia non costituiti in giudizio per l’annullamento del provvedimento del Questore di Brescia concernente la chiusura di un esercizio commerciale a causa di “esercizio dell’attività di gioco o scommessa in quanto privo di licenza”.

 

Per il Tar: “ Chiunque eserciti tale attività deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, di tal che l’accertata mancanza di tali requisiti comporta l’adozione da parte del Questore del provvedimento di chiusura immediata dell’esercizio o del punto di raccolta; atteso che, come si ricava dalla motivazione del provvedimento qui impugnato, il ricorrente risulta aver esercitato abusivamente l’attività di gioco e scommessa , in quanto privo della licenza ex art. 88 TULPS, così incorrendo nella previsione dell’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché in assenza degli ulteriori adempimenti, così come previsti dal comma 644 sopra ricordato, in particolare la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione; rimessa ogni più approfondita valutazione da parte del Collegio, a seguito dell’acquisizione da parte dell’amministrazione delle necessarie controdeduzioni e allegazioni documentali; comparati gli opposti interessi e ritenuto allo stato recessivo quello del ricorrente a fronte del rispetto della normativa in materia di giochi e scommesse; individuata la prima camera di consiglio processualmente utile in quella del prossimo 13 giugno 2018”.

Pertanto il Tribunale: “RESPINGE l’istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 giugno 2018, ore di rito”.

PressGiochi

 

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