29 Marzo 2024 - 14:36

Stabilità. Sbordoni: “Sui giochi online introdurre liquidità condivisa”

La legge di Stabilità 2016 dopo il passaggio dal Capo dello Stato inizierà in questi giorni l’iter parlamentare previsto. La commissione bilancio del Senato sarà la prima a verificarne il

29 Ottobre 2015

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La legge di Stabilità 2016 dopo il passaggio dal Capo dello Stato inizierà in questi giorni l’iter parlamentare previsto. La commissione bilancio del Senato sarà la prima a verificarne il contenuto, per poi procedere con gli ulteriori passaggi nelle competenti sedi.

 

L’approvazione della Legge segue il suo naturale percorso, dopo le modifiche di numerazione e di sostanza subite dalla prima bozza. L’art. 69 è stato sostituito dall’art. 48, e quanto alle gare, terrestre e on line, sono state apportate modifiche più o meno sostanziali e più o meno decifrabili. Forse a causa delle pressioni (tutti gli organi di stampa hanno parlato di ulteriori punti di gioco a dimostrazione che non si leggono più le fonti ma ci si limita a riportare quanto viene dettato), soprattutto politiche, il numero dei punti di vendita del gioco pubblico messi in gara è stato ridotto da 22mila iniziali a 15mila. Di contro è aumentata la base d’asta: per i negozi (nel nuovo articolo 48) 32mila euro (a fronte dei 30mila euro dell’art. 69), mentre per i corner 18mila (nell’art. 69 era di 15mila euro la base d’asta). Il numero delle concessioni on line inizialmente previste in 80, è salito a 120, con scadenza al 2022.

 

Le motivazioni di queste scelte sono illustrate dall’esecutivo nella relazione tecnica pubblicata dagli organi di stampa nel week end trascorso. Per gli apparecchi da intrattenimento e divertimento in vincita in denaro si legge nella relazione tecnica che l’ introito aggiuntivo per l’erario dovrebbe essere “pari a circa 600 milioni di euro complessivi di cui 500 milioni derivanti dalle “new slot” e 100 milioni dalle “Video lotteries”, assumendo quindi una raccolta invariata rispetto al 2014 e tenendo altresì conto dell’andamento nel 2015 (“Commi 1-2. La norma prevede l’incremento dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare:– quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le c.d. “new slot” (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l’accesso è precluso ai minori d’età;– e quelli di cui alla lettera b), le c.d. “Video Lotteries Terminal” (“o VLT”), che sono “sistemi di gioco” costituiti da una serie di “videoterminali”, con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all’attività di gioco, in cui l’accesso è precluso ai minori di età. Attualmente sulle c.d. “new slot” o AWP è applicato un prelievo erariale unico pari al 13 per cento, mentre sulle c.d. “Video lotteries Terminal” o VLT è applicato un prelievo pari al 5 per cento. Entrambi i suddetti prelievi sono calcolati sulla raccolta lorda, ossia sull’ammontare complessivo delle somme giocate (c.d. coin in”), al lordo delle vincite. Con la norma in esame le due aliquote sono innalzate rispettivamente al 15 per cento e al 5,5 per cento”).

 

L’altra questione affrontata nella Stabilità è la riapertura dei termini del condono sul modello Legge di Stabilità 2015. A tal proposito nella relazione tecnica viene spiegato che lo scopo del nuovo condono 2016 dovrebbe essere quello di “incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione”. Il precedente condono potrebbe non essere stato dirimente, visto che è necessario riproporne uno nuovo. L’adesione alla sanatoria permetterà – viene sempre rilevato nella relazione tecnica alla nuova Stabilità- “a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti”. Si direbbe un’ultima chiamata alla legalità.

 

Sempre con riferimento alla procedura di regolarizzazione, per l’esecutivo “la raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt’oggi, “è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse” (art. 2, comma 5)”.

 

Quanto al nuovo bando di gara per la rete terrestre si osserva nella relazione tecnica che: “i principi comunitari, sanciti anche dalla giurisprudenza nel corso degli anni, prevedono l’indizione di procedure di selezione aperte e competitive, senza barriere all’ingresso per gli aspiranti aggiudicatari. In tal senso la norma rispecchia tali principi non fissando alcun limitazione all’ingresso di nuovi soggetti, rispetto agli attuali concessionari. Il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che offrono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita all’attualità operativi sono circa 15.000. Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di “corner” che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattività e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara. Pertanto, si ribadisce che il numero dei punti vendita autorizzati è pari a circa 17.000, di cui 6.500 negozi e 10.500 “corner”. La norma in esame prevede l’attribuzione di un numero di diritti inferiore al totale odierno, suddivisi fra 10.000 negozi e 5.000 “corner”, in quanto i negozi risultano più tutelanti sotto il profilo della lotta al gioco minorile e maggiormente controllabili. La disposizione limita i “corner” da installare in bar ed esercizi similari, in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande, ad un numero massimo di 1.000”. Interessanti questi passaggi della relazione tecnica– riportati integralmente- che dovrebbero fare chiarezza sui numeri dei diritti messi a bando. Ma gli elementi di calcolo sono molteplici e per chi conosce la storia del comparto le domande senza risposta restano. Non di pronta soluzione appare il passaggio relativo ai soli 1000 diritti/corner ubicati in bar o esercizi similari, in quanto la definizione originaria di corner fornita dal c.d. Decreto Bersani non ha mai dato indicazioni riguardo eventuali limitazioni. A prescindere dalla debole tenuta della disposizione, ci si chiede dove potranno essere dunque ubicati gli altri 4000 corner. Questo punto dovrà essere rivisto o chiarito a stretto giro, altrimenti potrebbe creare un imbarazzo al momento del bando di gara, e in quanto tale diventare attaccabile dai “picconatori” sempre pronti a distruggere i sistemi sani e concorrenziali. Riguardo poi la base d’asta (non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici) è stata così fissata, tenendo conto dell’importo previsto per la precedente gara c.d. “Monti” ( ex art. 10 del D.L. n. 16/2012), pari ad 11.000 euro per una concessione di durata pari a poco meno di 4 anni, per negozi di scommesse e della contrazione del numero dei diritti messi a gara. L’importo ridotto previsto per i “corner” deriva dalla considerazione che i “negozi di gioco” possono ospitare, rispetto alla precedente tipologia di esercizi, un numero maggiore di terminali di accesso al gioco nonché l’esercizio di altri giochi (per esempio gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. b) TULPS).

 

Sempre in tema di gare è prevista anche quella del gioco on line, anche in considerazione della scadenza al 30 giugno 2016 delle prime concessioni c.d. Bersani on line. Infatti per i primi pionieri del gioco via web il termine di scadenza è rimasto quello previsto nello schema di convenzione “principale”. Il nuovo articolo 48 della Legge di Stabilità 2016 prevede che la gara sia bandita per l’attribuzione di 120 concessioni, numero definito tenuto conto sia delle concessioni in scadenza, sia dei nuovi aspiranti concessionari. La base d’asta prevista dalla norma è pari a 200.000 euro, così come già nella legge n. 88 del 2009 (c. d. Legge Comunitaria 2008), in considerazione della minore durata delle nuove concessioni che verranno attribuite, dovuta alla necessità dell’allineamento temporale con la prossima scadenza delle altre concessioni on line. Nulla da obiettare sul gioco on line: sarebbe solo il caso di prevedere innovazioni ed ulteriori giochi (per esempio i fantasy games sul modello statunitense) e magari introdurre il concetto di liquidità condivisa a livello comunitario, che potrebbe veramente dare un valore aggiunto al nostro modello di gioco on line, da sempre il più imitato nel mondo.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com