29 Marzo 2024 - 11:10

Spesometro 2014 per le aziende del gioco: operazioni da comunicare ed esoneri

Entro il prossimo 10 aprile 2015 chi effettua la liquidazione Iva con periodicità mensile nel 2015 deve comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2014, attraverso la presentazione

03 Aprile 2015

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Entro il prossimo 10 aprile 2015 chi effettua la liquidazione Iva con periodicità mensile nel 2015 deve comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2014, attraverso la presentazione della comunicazione polivalente. Per gli altri soggetti la scadenza è il 20 aprile 2015. Lo ricorda Marco Minoccheri, consulente fiscale dell’associazione Astro

Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

– le importazioni;

– le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/72;

– le operazioni intracomunitarie;

– le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;

– le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;

– operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti.

Per quanto riguarda le aziende che effettuano operazioni di raccolta con gli apparecchi cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS in quanto terzi incaricati alla raccolta ricordiamo come gia comunicato sul nostro sito lo scorso anno

(http://www.assotrattenimento.it/2014/01/spesometro-accolta-listanza-esonero-avanzata-as-tro/

http://www.assotrattenimento.it/2014/02/as-tro-lagenzia-delle-entrate-lo-spesometro-larte-farsi-ascoltare/)

ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha accolto in data 31/01/2014 l’istanza di esonero per i concessionari, i gestori e gli esercenti limitatamente alle operazioni di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS per i rapporti tra gestore esercente e concessionario presentata da AS.TRO il primo marzo 2013.

Pertanto i concessionari, i gestori e gli esercenti risultano esonerati dall’invio degli elenchi clienti fornitori chiaramente unicamente per le operazioni di raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 100 comma 6 del TULPS mentre per le altre operazioni poste in essere da tali soggetti resta l’obbligo di presentazione dello spesometro.

Tale esonero è stato concesso in relazione al fatto che tali operazioni sono già comunicate all’Anagrafe Tributaria per tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione alla convenzione di concessione stipulata con i concessionari e pertanto tale adempimento risulterebbe altrimenti una duplicazione di un’informazione già in possesso dell’amministrazione finanziaria.

Si chiarisce ancora che l’esonero riguarda unicamente i rapporti economici relativi alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 100 comma 6 del TULPS e quindi intercorrenti tra concessionari e terzi incaricati alla raccolta (gestori ed esercenti) ma non riguarda gli altri rapporti economici che tali soggetti hanno contratto con altri clienti e fornitori.

Pertanto tali soggetti devono comunque inviare lo spesometro per le altre operazioni rilevanti ai fini Iva

La copia dell’istanza di esonero dello spesometro di Astro ed in risposta il documento di esonero dell’Agenzia delle Entrate sono scaricabili dai seguenti link:

Link1: Istanza di AS.TRO su esonero da spesometro

Link2: Documento di esonero dell’Agenzia

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