18 Aprile 2024 - 02:19

Spagna. Il DGOJ sottolinea l’importanza del divieto di scommesse a tutti gli atleti

UK. La Gambling Commission rafforza la tutela dei consumatori Slovacchia. Il Governo dichiara guerra ai siti di gioco online illegali La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) spagnola ha

05 Luglio 2017

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UK. La Gambling Commission rafforza la tutela dei consumatori

Slovacchia. Il Governo dichiara guerra ai siti di gioco online illegali

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) spagnola ha pubblicato una nota riguardo l’art. 6 della legge 13/2011, che riguarda il divieto di scommettere per gli sportivi che partecipano direttamente agli eventi in oggetto del palinsesto, onde evitare quello che può essere considerato una sorta di “conflitto di interessi” delle scommesse.

 

“Il DGOJ- commentano- ha ritenuto opportuno promuovere un alto livello di integrità e un basso rischio di frode negli sport regolamentati in relazione alle scommesse sportive. Questo per rafforzarne la reputazione di un ambiente sicuro per i giocatori. In linea con quanto sopra e al fine di promuovere la comprensione della portata di questo divieto il DGOJ ha ritenuto opportuno rilasciare questa nota informativa per quanto riguarda l’articolo 6, comma 2 lettere d), e) ed f) della legge Legge 13/2011″.

 

“La legge 13/2011- prosegue il DGOJ- all’articolo 6 comma 2 ° lettera d), e) ed f) stabilisce che i manager delle organizzazioni sportive, atleti, allenatori, arbitri o altri partecipanti diretti non possono scommettere sugli eventi legati alla loro attività sportiva. Così, al fine di assicurare la chiarezza delle scommesse, si impedisce la partecipazione al gioco di coloro che, a causa della loro attività, si trovano in una situazione di privilegio rispetto agli altri partecipanti delle scommesse, così tanto da influenzare il risultato.
Questo scopo implica che il divieto colpisce tutte le scommesse su qualsiasi evento che si svolge nel quadro di concorsi che coinvolgono l’organizzazione sportiva che forniscono servizi professionali sportivi o le persone colpite dal divietodi cui all’articolo 6.2, lettera d ), e) ed f), della legge 13/2011”.

“Qualsiasi violazione di tale legge- concludono-è punibile con sanzioni che arrivano a centinaia di migliaia di euro” .

PressGiochi