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Slot irregolari. Cassazione: “Il Concessionario è responsabile anche del Preu evaso”

Non è vero che il prelievo erariale unico (PREU) e il “maggior” prelievo erariale unico costituiscano entità distinte ed autonome. Nel caso di utilizzo illecito delle apparecchiature, ossia con interventi

24 Maggio 2019

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Non è vero che il prelievo erariale unico (PREU) e il “maggior” prelievo erariale unico costituiscano entità distinte ed autonome.

Nel caso di utilizzo illecito delle apparecchiature, ossia con interventi tali da determinare la trasmissione telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, si verifica che il prelievo viene corrisposto solo per una parte delle giocate (quelle i cui dati sono stati trasmessi), mentre per le altre viene, semplicemente, evaso. Ne deriva, quindi, che l’imposta è e resta unica ed unitaria, integrando il cd. maggior PREU solo l’importo evaso, ma pur sempre dovuto in virtù della medesima disposizione normativa e del medesimo presupposto fattuale, e cioè l’esercizio di macchine da gioco di cui al co.6° art.110 TULPS.

 

E’ quanto afferma oggi la Corte di Cassazione.

“Come dispone l’art. 39, comma 13, d.l. n. 269 del 2003, nel testo applicabile ratione temporis, “agli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6 ,. … collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate …”, sicché l’imposta, il PREU, investe la totalità dei giochi effettuati e delle relative somme.

 

 

La legge n. 78 del 2009, individua, quale responsabile principale, un unico soggetto, ossia l’autore dell’illecito. Quanto alle ipotesi di responsabilità solidale, la norma individua:

-. l’installatore;

-. il possessore o detentore a qualsiasi titolo degli apparecchi;

-. l’esercente a qualsiasi titolo dei locali;

– il concessionario;

sempre ché gli stessi non fossero “già debitori di tali somme a titolo principale”.

La norma, peraltro, subordina la responsabilità solidale al verificarsi di uno specifico requisito, che assurge ad elemento costitutivo, ossia che “non sia possibile l’identificazione” dell’autore dell’illecito. È di tutta evidenza, quindi, che la novella è intervenuta in via strutturale sulla previsione modificando i soggetti, il novero e le condizioni di imputazione soggettiva della responsabilità sia in via principale che in ipotesi di responsabilità solidale.

 

La ratio che risulta sottesa riflette, invero, – conclude la Cassazione – la particolare posizione assegnata al concessionario di rete, il quale, anche per i requisiti di cui deve essere in possesso e delle licenze di cui deve essere titolare (art. 38 I. n. 388 del 2000;art. 14 bis, comma 4, d.P.R. n. 640 del 1972), è il diretto referente per l’Amministrazione ed ha il controllo giuridico degli apparecchi per il gioco lecito per i quali ha ricevuto il nulla osta, sicché egli assume anche una posizione di controllo sulla corretta immissione e sul lecito utilizzo dei macchinari stessi, fonte di obblighi (in vigilando od anche in eligendo) sulla concreta individuazione dei gestori ed esercenti e sulla corretta funzionalità delle apparecchiature.

 

È peraltro illogico ritenere che la solidarietà del concessionario sia – come affermato dalla CTR – “riferibile al solo PREU, e non anche al maggior PREU” conclude.

 

PressGiochi