19 Aprile 2024 - 08:53

Senato. Servizio Bilancio: sicuri che la riduzione degli apparecchi non comporterà effetti di gettito?

Al Senato, in Commissione Bilancio è iniziata la discussione generale che proseguirà nella prossima seduta sulla Manovra finanziaria già approvata con la fiducia alla Camera dei Deputati. E’ stato inoltre

06 Giugno 2017

Print Friendly, PDF & Email

Al Senato, in Commissione Bilancio è iniziata la discussione generale che proseguirà nella prossima seduta sulla Manovra finanziaria già approvata con la fiducia alla Camera dei Deputati.

E’ stato inoltre fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per la giornata di venerdì 9 giugno 2017, alle ore 12.

La Commissione Bilancio ha pubblicato in queste ore anche la relazione relativa agli interventi inseriti in Manovra, tra cui quelli sui giochi, sollevando alcuni dubbi sull’attendibilità dei maggiori introiti attesi dal comparto.

 

L’articolo 6, commenta la Relazione Tecnica (RT), incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (AWP) portandolo dal 17,5% al 19% dell’ammontare delle somme giocate. Si incrementa anche il PREU per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b)75 (VLT), del citato testo unico che passa dal 5,5% al 6% dell’ammontare delle somme giocate.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 incrementa anche la ritenuta sulle vincite del Lotto, di cui all’articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004, portandola dal 6% all’8%.

Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017, aumenta dal 6% al 12% il prelievo, sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 201176 e relativo agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

Si prevede poi, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il raddoppio, dal 6% al 12%, del prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del citato decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, relativamente ai giochi complementari, alle lotterie istantanee ed al SuperEnalotto.

 

Durante l’esame parlamentare è stato aggiunto il comma 4-bis il quale prevede che il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione scaduta, previsto dall’articolo 1, comma 363, lettera c) della L147/2013, può essere disatteso da parte di quei concessionari che successivamente al termine del 31 dicembre 2016 si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma restando, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

La RT considera separatamente gli effetti finanziari dell’incremento del PREU rispetto all’aumento del prelievo sulle vincite del gioco del Lotto e degli altri giochi per la parte di vincita eccedente i 500 euro.

  1. A) Con riferimento all’incremento del PREU afferma che per le AWP la raccolta complessiva relativa al 2016 (così come modificata dall’articolo 1, comma 918, della legge di stabilità per il 2016 – L208/2015), è stata pari a 26,33 miliardi di euro. A parità di raccolta, quindi, l’incremento di 1,5 punti percentuali previsto dalla disposizione in esame comporterebbe un maggior gettito di 390 milioni di euro. Con la stessa disposizione contenuta nella citata legge di stabilità per il 2016 era stata prevista anche la riduzione della percentuale di vincita (pay out) dal 74% al 70% delle somme giocate. Tuttavia a consuntivo, quando le nuove schede con il pay out ridotto sono entrate in esercizio in modo completo, la raccolta è diminuita mediamente di circa il 3,7% e questo andamento si è riscontrato anche nei primi mesi dell’anno 2017. Pertanto considerando valida tale riduzione formula le seguenti stime:
  • – Raccolta 2016: 26,33 mld di euro – Erario 2016: 4,6 mld di euro
  • – Raccolta 2017 con riduzione del 3,7%: 25,35 mld di euro – Erario: 4,8 mld di euro
  • – Maggior gettito annuo: 200 mln di euro
  • – Maggior gettito 2017: (200 x 9/12) = 150 mln di euro.

 

In relazione alle VLT evidenzia che la raccolta complessiva per il 2016 è stata pari a 23,1 mld di euro. A parità di raccolta, quindi, l’incremento di 0,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 110 mln di euro su base annua. Osserva poi che l’aumento del PREU comporterà la necessità di ridurre il pay out attualmente pari all’88% medio; ciò potrà implicare una diminuzione della raccolta per riduzione della domanda così come potrà verificarsi una diminuzione anche del “rigioco” (cioè il reimpiego delle somme vinte), fenomeno che nel comparto VLT assume una certa rilevanza. 

Considera quindi che tutte queste componenti potranno comportare una diminuzione della base imponibile soggetta a PREU nell’ordine del 2% o 3 %. Nell’ipotesi di una riduzione del 3% si avranno, in analogia con le AWP, le seguenti stime:

  • – Raccolta 2016: 23,1 mld di euro – Erario 2016: 1,27 mld di euro
  • – raccolta 2017 con riduzione del 3%: 22,4 mld di euro – Erario: 1,34 mld di euro
  • – Maggior gettito annuo: 70 mln di euro
  • – Maggior gettito 2017: (70 x 9/12) = 52 mln di euro.

Gli effetti complessivi, che non considerano le normative locali finora non ancora operative, sono esposti nella tabella sottostante.

 

 

  1. B) Con riferimento alle disposizioni di aumento del prelievo sulle vincite del gioco del Lotto (dal 6% all’8%) ed all’incremento del prelievo sulle vincite relativo agli altri giochi, per la parte di vincita eccedente l’importo di 500 euro (raddoppio del prelievo dal 6% al 12%), evidenzia che nel 2016 il totale del prelievo sulle vincite è stato pari a 395 mln di euro. Di questi oltre 300 mln provengono dal Lotto (si tratta di circa il 78%, di cui oltre l’86% è attribuibile alle vincite di importo inferiore a 500 euro). Il caso del gioco del lotto è particolare, poiché, a differenza degli altri giochi, il prelievo del 6% riguarda ogni sorta di vincita e non solo quelle superiori ai 500 euro. La disposizione in esame potrebbe quindi aumentare di circa 100 mln di euro annui il prelievo sul gioco del Lotto. Anche in tal caso considera i possibili effetti di diminuzione della domanda di gioco dovuti alla riduzione del pay out. Ipotizza che essendo l’aumento limitato è verosimile immaginare un minimo effetto sulla domanda che stima esser pari a circa il 2%; tale percentuale provocherebbe una riduzione della raccolta stabile pari a circa 162 mln di euro. Poiché la resa erariale è del 22% della raccolta si avrà un minor introito di circa 35 mln di euro. La riduzione della raccolta comporta poi minori ricavi per i ricevitori e per i concessionari, con una conseguente perdita del gettito IRES ed IRAP stimata in circa 11 mln di euro. Inoltre per effetto della riduzione della raccolta si avrà anche un più basso livello di vincite che implicherà una riduzione della ritenuta pari a circa 6 mln di euro.

 

Pertanto l’aumento del prelievo erariale sulle vincite del Lotto porta un maggior introito netto stimato pari a 48 mln di euro.

 

Per quanto concerne gli altri giochi soggetti al prelievo sulle vincite, poiché la tassazione incide solo sulla parte di vincite superiore a euro 500, gli effetti sulla raccolta si stimano di modesto impatto; quindi a parità di base imponibile rispetto al 2016, il maggior gettito derivante dall’incremento di aliquota dal 6% al 12%, è pari a 95 mln di euro.

 

Complessivamente l’impatto del provvedimento relativo all’incremento del prelievo sulle vincite produce un maggior gettito stimato su base annua pari a circa 143 mln di euro.

Conclude evidenziando che l’aumento del prelievo richiede il preventivo adeguamento tecnologico dei sistemi, necessario all’applicazione concreta del prelievo e soprattutto alla rendicontazione contabile del gioco.

Poiché l’incremento avrà decorrenza dal 1° ottobre 2017 il maggior gettito viene considerato per il 2017 come rateo di tre mesi:

 

 

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce informazioni circa le banche dati utilizzate per le stime presentate, cosicché non risulta possibile verificare i dati di gettito nonché le percentuali di riduzione della raccolta; in merito a tale ultimo aspetto si evidenzia la necessità di acquisire informazioni circa il grado di prudenza della stima della riduzione del 3% della domanda di gioco relativa agli apparecchi VLT che risulta essere particolarmente sensibile alla riduzione del pay out sul fenomeno del “rigioco”.

Inoltre le stime, ad una prima analisi, non appaiono omogenee tra loro; infatti nella quantificazione relativa all’incremento del PREU non vengono fatte ipotesi di minor gettito a titolo di IRES ed IRAP per la diminuzione dei ricavi per i ricevitori ed i concessionari, dovuti alla contrazione della domanda (pari al 3,7% per gli apparecchi AWP e del 3% per gli apparecchi VLT).

 

 

Chiarimenti andrebbero poi forniti in merito alla ripartizione nel tempo del maggior gettito a titolo di PREU in quanto l’attribuzione dei 9/12 sembrerebbe ipotizzare una decorrenza delle norme in esame dal 1° aprile 2017; una data non coerente con la decorrenza degli effetti del provvedimento in esame.

 

 

Inoltre la RT non considera i riflessi sul gettito atteso delle normative degli enti locali che, pur non avendo raggiunto un’intesa (volta anche ad evitare effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato), hanno emanato disposizioni restrittive in materia di gioco pubblico legale; tali misure tuttavia – così come si legge nella risposta scritta all’interrogazione n. 5-10524 del 9 febbraio 2017- diventeranno effettivamente operative nel corso dell’anno 2017 e comporteranno presumibilmente un forte ridimensionamento dell’offerta legale di gioco. Tale circostanza indurrebbe quindi, per motivi di prudenza, a ritenere necessario un approfondimento in merito alle quantificazioni proposte in RT.

Sarebbero necessarie anche informazioni circa la stima del maggior gettito derivante dal raddoppio dell’aliquota applicabile per gli altri giochi sulla parte di vincite superiore a 500 euro. Infatti la RT nel fornire i dati sul prelievo sulle vincite consente di dedurre che il gettito da prelievo su queste ultime è pari nel 2016 a circa 95 mln di euro (dato ricostruibile depurando dal totale incassato a titolo della c.d. “tassa sulla fortuna” nel predetto anno 2016 cioè 395 mln di euro la parte di introito per il prelievo sul gioco del Lotto, pari a 300 mln di euro). La RT ipotizza che il raddoppio dell’aliquota produca un corrispondente raddoppio del gettito, senza applicarvi alcuna riduzione in relazione ad effetti dell’incremento sulla domanda; sul punto si chiedono chiarimenti volti a verificare il carattere prudenziale della stima in relazione all’affermazione, che si legge in RT, per la quale l’aumento del prelievo sulle vincite sarebbe di modesto impatto sulla domanda e quindi sulla raccolta, perché riferito a vincite superiori a 500 euro. La RT, stimando un raddoppio del gettito in correlazione al raddoppio dell’aliquota, non tiene in alcun modo conto della riduzione della raccolta, che la stessa RT ritiene possibile anche se di modesta entità, in conseguenza di una diminuzione della domanda.

 

Articolo 6-bis (Riduzione degli apparecchi da divertimento)

 

L’articolo in esame, inserito durante l’esame parlamentare, dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere effettuata la riduzione del 30% del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi new slot (AWP), prevista dall’articolo 1, comma 943, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ed alla cui attuazione si provvederà con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio c.a..

I termini fissati entro cui ridurre gli apparecchi in parola sono: il 31 dicembre 2017 in cui il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non potrà essere superiore a 345 mila unità; il 30 aprile 2018, entro cui il numero degli stessi non potrà essere superiore a 265 mila unità.

La relazione illustrativa annessa all’emendamento evidenzia che la disposizione in esame anticipa la riduzione del numero di apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a) del R.D. 773/1931, superando quindi la necessità dell’emanazione di un decreto ministeriale, previsto nel richiamato articolo 1, comma 943 della LS per il 2016. Inoltre afferma che il numero di nulla osta dei predetti apparecchi alla data del 31 luglio 2015 era pari a 378.109 unità, mentre attualmente gli apparecchi sul mercato sono circa 400.000 unità; pertanto la riduzione a 345 mila apparecchi entro il 31 dicembre 2017 rappresenta una riduzione del 15%, mentre la riduzione a 265 mila apparecchi entro il 30 aprile 2018 rappresenta una riduzione del 19%. Nel complesso quindi entro la data del 30 aprile 2018 sarà raggiunto l’obiettivo della riduzione del 34%.

Dispone pertanto che i concessionari provvedano a ridurre, entro il 31 dicembre 2017 almeno il 15% del numero dei nulla osta attivi al 31 dicembre 2016; entro il 30 aprile 2018 la riduzione dei nulla osta ad essi riferibili dovrà raggiungere il numero citato di 265 mila unità.

 

Infine prevede che, qualora alle date indicate il numero complessivo dei nulla osta risulti superiore a quello stabilito dalle disposizioni in commento, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procederà d’ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari entro cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della comunicazione dell’Agenzia delle dogane sono tenuti a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta sono stati revocati avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. In caso di violazione dell’obbligo indicato è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

 

La RT presentata dal Governo evidenzia che la norma in esame non comporta oneri per lo Stato in quanto la riduzione del 30% degli apparecchi da divertimento e intrattenimento era già prevista dal citato articolo 1, comma 943, della L. 208/2015 ed in quella sede erano stati calcolati gli effetti della riduzione stessa.

Al riguardo, si evidenzia che in sede di stima degli effetti della riduzione del numero degli apparecchi al 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015, di cui al citato articolo 1, comma 943, della L. 208/2015, la relazione tecnica annessa al provvedimento originario rappresentava che tale riduzione non avrebbe comportato nel triennio successivo (quindi 2016, 2017, e 2018) effetti sul gettito; in particolare sosteneva che in prospettiva non si sarebbero modificate le aspettative alla luce del atto che il numero dei nuovi apparecchi (in particolare il passaggio di apparecchi c.d. “stand alone” ad apparecchi a controllo remoto) avrebbe potuto assorbire la domanda di gioco, soddisfatta tra l’altro anche dalle VLT per le quali non è prevista riduzione di numero.

Andrebbe confermata l’attualità delle affermazioni contenute nell’originaria relazione tecnica, per le quali la riduzione del numero degli apparecchi non comporterebbe effetti di gettito; la verifica si rende necessaria in quanto la RT associata all’emendamento da cui origina la disposizione in commento sembrerebbe riferirsi ad effetti finanziari calcolati in precedenza e riconducibili alla riduzione degli apparecchi da divertimento qui disciplinata.

 

PressGiochi