29 Marzo 2024 - 07:03

Scommesse virtuali. Sbordoni: “Operatori siano pronti e ricettivi alle esigenze del mercato”

In data 31 marzo 2016 la Commissione Europea ha ricevuto da parte dell’Italia – Ministero dello sviluppo economico – il “Progetto di decreto direttoriale recante “Modifiche ed integrazioni al Regolamento

07 Aprile 2016

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In data 31 marzo 2016 la Commissione Europea ha ricevuto da parte dell’Italia – Ministero dello sviluppo economico – il “Progetto di decreto direttoriale recante “Modifiche ed integrazioni al Regolamento disciplinante le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi” in adempimento a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535. La direttiva è uno strumento di informazione, che dovrebbe essere fonte di dialogo nel settore delle regolamentazioni tecniche relative a prodotti e servizi della società dell’informazione, avendo il precipuo compito di prevedere e contestualmente prevenire l’insorgenza di ostacoli al commercio che potrebbero influenzare le attività.

 

La procedura di notifica 2015/1535 consente alla Commissione e agli Stati membri dell’UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell’informazione prima che siano adottate. L’obiettivo che la procedura in parola si prefigge è quello di garantire la compatibilità dei testi con i principi del diritto dell’Unione europea e del mercato interno. Giova rilevare che la procedura di notifica 2015/1535 si applica agli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), così come alla Svizzera e alla Turchia.

I principali vantaggi della procedura si potrebbero cosi individuare:

  1. permettere di individuare nuove barriere al mercato interno prima che abbiano effetti negativi;
  2. permettere di individuare le misure protezionistiche;
  3. permettere agli Stati membri di accertare il grado di compatibilità dei progetti notificati con il diritto dell’Unione europea;
  4. consentire un efficace dialogo fra gli Stati membri e la Commissione al momento di valutare i progetti notificati;
  5. permettere agli operatori economici di far sentire la loro voce e adeguare le loro attività alle future regolamentazioni tecniche con buon anticipo;
  6. permettere di identificare le esigenze di armonizzazione a livello di UE.

Questo diritto di controllo, utilizzato dagli operatori economici, ha costituito un valido supporto per la Commissione e per le autorità nazionali, che sono state in grado di individuare eventuali ostacoli al commercio.

 

Nell’ambito di questa cornice deve essere letto l’invio della bozza del decreto bis sulle virtuali che ADM – per il tramite del Ministro dello Sviluppo economico- ha inviato in Commissione lo scorso 31 marzo 2016. Se non ci dovessero essere osservazioni al provvedimento, il periodo di stand still dovrebbe terminare il 1 luglio 2016. Buona l’iniziativa di ADM, nel voler modificare in maniera così significativa il decreto richiamato. Nella nota ufficiale pubblicata sul sito di ADM vengono individuate le ragioni che sembrerebbero aver stimolato l’Amministrazione ad adottare tale provvedimento “l’adozione del nuovo decreto direttoriale è risultata necessaria per aumentare il contrasto all’offerta illegale su tale tipologia di gioco”. Non si può non condividere il punto di vista dell’Amministrazione: per combattere e debellare il gioco illegale (oltre a controlli, sequestri, etc etc) è necessario avere in dotazione le stesse armi commerciali. Quantomeno ciò che è logico e lecito avere. Altrimenti l’utente non capisce. Non si può scendere in campo tirando sassi (messi in dotazione agli operatori legali) a chi (gli operatori illegali) invece usa artiglieria pesante.

 

Il nuovo progetto di decreto è costituito da 23 articoli ed un allegato tecnico. E’ proprio l’articolo 23 che sancisce l’abrogazione del precedente decreto. Infatti si legge al comma 2 del richiamato articolo 23 “dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogato il decreto del Vicedirettore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 febbraio 2013”. Quindi dopo poco meno di tre anni il primo decreto sulle virtuali del 2013 va in pensione, a dimostrazione del fatto che in questo settore bisogna essere pronti e soprattutto ricettivi alle esigenze del mercato.

 

Nei primi sei articoli sono individuate le finalità del decreto, le definizioni utilizzate, prescrizioni per l’abilitazione alla raccolta delle scommesse e il collaudo delle piattaforme di gioco virtuale, caratteristiche tecniche del sistema di gioco, programma ufficiale e palinsesto, orario di attività del totalizzatore nazionale per la raccolta delle scommesse. Gli articoli da 7 a 18 precisano la disciplina relativa alle scommesse, alla partecipazione al gioco, al pagamento delle vincite e dei rimborsi, alla decadenza dal diritto di riscossione delle vincite. Gli ultimi articoli stabiliscono obblighi di informazione in capo al concessionario, modalità di esercizio della vigilanza, controlli ed ispezioni, casi di sospensione e revoca dell’autorizzazione alla raccolta delle scommesse, norme a tutela del giocatore, termini di entrata in vigore delle nuove regole e di abrogazione delle precedenti.

 

Si spera che questo decreto che introduce importanti novità come ad esempio le giocate sistemistiche, e l’annullamento delle giocate (Art. 10 – Annullo delle scommesse – “1. E’ consentito l’annullo di una scommessa a quota fissa e/o di una scommessa sistemistica su eventi virtuali entro centoventi secondi dalla sua convalida da parte del totalizzatore nazionale anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l’accettazione delle scommesse su eventi virtuali da parte del totalizzatore nazionale sia ancora aperta”) possa rendere competitiva l’offerta degli operatori legali.

PressGiochi