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Scommesse: lmposta Unica esclusa dall’ambito di applicazione del D.L. n. 119/2018

“Al fine di chiarire gli ambiti di applicazione dell’lmposta Unica sulle scommesse il comma 1, dell’art. 1 de DL n. 119/2018 prevede che il contribuente può definire il contenuto integrale

29 Novembre 2018

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“Al fine di chiarire gli ambiti di applicazione dell’lmposta Unica sulle scommesse il comma 1, dell’art. 1 de DL n. 119/2018 prevede che il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione… in materia di imposta sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Viene, pertanto, dalla norma in questione precisato chiaramente l’ambito oggettivo di applicazione che esplicitamente non include I’lmposta Unica.

 

E’ quanto spiega la Direzione centrale accertamento e riscossione dell’ADM che ha risposto al quesito posto dall’avv. Luigi Anastasia circa l’applicabilità all’Imposta unica sulle scommesse delle disposizioni di favore di cui al D.L. n. 119/2018 (decreto fiscale).

“ll successive articolo – spiega ADM – prevede, al comma 8, che con uno o piu provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

In attuazione del predetto disposto normativo é stato emanato il provvedimento n. 298724 del 9 novembre 2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, in luogo della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Iegge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale provvedimento si applica, come precisato all‘art. 1, agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e agli atti di accertamento di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-Iegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 26 aprile 2012, n. 44, emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Questi ultimi sono, nello specifico, gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, e della connessa Iva all’importazione.

Esclusa |’applicazione in parte qua della citata normative non resta, a questo punto, che esaminare la natura della lmposta Unica sulle scommesse. ll chiaro disposto normativo del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, all’art. 1, muta la denominazione in imposta di ciò che viene precedentemente definito tassa di lotteria dall’art. 6 del D.Lgs 14 aprile 1948 n. 496, dovuta per i concorsi pronostici e Ie scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto alI’estero, la cui base imponibile è costituita dall’intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, per quanto riguarda i concorsi pronostici e dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

L’intento innovatore di cui all’art. 1, comma 66 lett. a), della Iegge n. 220/2010 é volto a meglio precisare, mediante interpretazione autentica, l‘ambito applicativo del Decreto estendendolo anche alla raccolta, ancorché a distanza, che avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero deIl’Economia e delle Finanze —Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

In disparte la differenza che intercorre fra imposta – il cui presupposto applicativo non presenta alcuna relazione con lo svolgimento da parte dell’Ente impositore dell’attività o servizio particolari di cui il privato chiede di usufruire, essendo direttamente connesso all’obbligo di cui all’art. 53 Cost. – e tassa – il cui versamento é connesso ad una utilità particolare che deriva dallo svolgimento di un’attività statale e/o dalla prestazione di un servizio pubblico resi a richiesta e caratterizzati dalla divisibilità, cioé dalla possibilità di essere forniti a un singolo soggetto – occorre considerare il contenuto della circolare n. 2 del 7 giugno 2012, con la quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora ADM, fornisce dettagliate disposizioni connesse all’applicazione della citata legge di interpretazione autentica.

 

Nello specificare, infatti,- conclude ADM –  l’ambito applicativo del tributo in questione, la circolare precisa che I’imposta unica sulle scommesse non ha natura di tributo personale, ma più propriamente, di imposta “indiretta”, come dimostra Ia circostanza che il tributo non colpisce il reddito o il patrimonio ma una manifestazione mediata di ricchezza, cioé il “consumo” del prodotto “scommessa” e, come é tipico delle imposte dirette, il relativo onere può essere trasferito sopra il consumatore (giocatore). Si tratta, inolIre, di un’imposta non armonizzata a Iivello europeo, il che consente di affermare che Ie relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi, alle aliquote e a quant’altro, sono poste esclusivamente dalla Iegislazione nazionale, a prescindere dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo. La disamina delle fonti normative appena effettuata consente, in conclusione, di escludere |‘lmposta Unica sulle scommesse dall’ambito di applicazione del D.L. n. 119/2018”.

 

Come ha commentato l’avvocato Anastasia: “Partendo dal presupposto che l’imposta unica sulle scommesse non ha natura di tributo personale ma più propriamente di imposta “indiretta” (in quanto il tributo de quo colpisce una manifestazione mediata di ricchezza, cioè il consumo del prodotto “scommessa”, e non colpisce invece il reddito o il patrimonio), il competente ufficio dell’interpellata A.d.m. ha escluso l’imposta unica sulle scommesse dall’ambito di applicazione del D.L. n. 119/2018 non potendo così beneficiare del condono fiscale ivi previsto”.

 

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