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Scommesse. Corte di Cassazione: “L’adesione alla sanatoria non estingue il reato di raccolta illecita commesso in precedenza”

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un operatore accusato di esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse in quanto privo della concessione rilasciata dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato

15 Gennaio 2018

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La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un operatore accusato di esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse in quanto privo della concessione rilasciata dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato nonché dell’autorizzazione di P.S. ex art. 88 T.u.l.p.s. e legato a SK5365 Group Gmbh che nel 2015 ha aderito alla Sanatoria prevista dalla legge di Stabilità regolarizzando la propria posizione in Italia.

 

Come ha precisato la Corte: “l’attività svolta dall’imputato non era limitata alla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti posto che egli «svolgeva una vera e propria attività illecita di  intermediazione, raccogliendo direttamente le scommesse».

L’attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente in capo all’operatore italiano. Del resto, l’attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all’art. 4, comma 4 bis, della I.n. 401 del 1989) – anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato – è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse. La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, sì che non è ammesso che_soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione.

“L’ intervenuta regolarizzazione – continua la Cassazione – da parte dell’imputato della propria attività in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 643, della I. n. 190 del 2014 prorogata dalla I. n. 208 del 2015, non può comportare il venir meno del reato quanto all’attività svolta sino a quel momento.

 

L’’adesione alla “sanatoria” in oggetto – spiega – determina il diritto di svolgere l’attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza delle vigenti concessioni statali, avendo una efficacia operativa quanto al sequestro, che non può più essere mantenuto, delle relative attrezzature né la circostanza che nel comma 644 del citato art.1 si prevede che resti ferma « l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis, della I. 13 dicembre 1898, n. 401» significa che l’adesione alla procedura del comma 643 comporti invece una forma di non punibilità o di estinzione del reato in oggetto, essendo appunto l’adesione alla regolarizzazione idonea solo ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione sino a quel momento mai ottenuta onde potere continuare a svolgere  lecitamente la attività”.

 

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