20 Aprile 2024 - 12:41

Scommesse: Cassazione rinvia al Tribunale di Livorno ricorso Stanleybet

La Cassazione annulla l’ordinanza di sequestro di un centro scommesse Stanelybet e la rinvia al Tribunale di Rimini   La Corte di Cassazione nell’accogliere le ragioni di un operatore di

14 Aprile 2017

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La Cassazione annulla l’ordinanza di sequestro di un centro scommesse Stanelybet e la rinvia al Tribunale di Rimini

 

La Corte di Cassazione nell’accogliere le ragioni di un operatore di scommesse e rinviare il ricorso al Tribunale di Livorno ha evidenziato le distinzioni esistenti tra beni materiali e immateriali nell’applicazione della disposizione che impone al concessionario la cessione non onerosa degli stessi verso ADM a fine esercizio.

“Gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati – ha chiarito – nel senso che gli stessi ostano ad una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, spettando al giudice del rinvio “nazionale” la verifica in ordine alla effettiva eccedenza o meno di detta restrizione.

E quanto in particolare a tale verifica, questa Corte,  ha chiarito che la valutazione demandata al giudice nazionale, da affidare al giudice di merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione, non può che essere effettuata globalmente sulla base deì parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia; si è poi precisato trattarsi di una valutazione del grado, per così dire, di “antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base, tra gli altri, ed esemplificativamente, oltre che del necessario parametro, individuato non in via esclusiva dalla stessa Corte dì giustizia, del valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all’id quod plerumque accidit. Sotto tale profilo.

 

In particolare si è chiarito non doversi trascurare di considerare che í beni oggetto della previsione di cessione non

onerosa più volte menzionata sopra sono espressamente indicati dall’art. 25, comma 1 cit., come i “beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese di terzi” e sono poi specificamente individuati, dal comma 2 dello stesso articolo, come quelli ricompresí nell’inventario e nei suoi successivi aggiornamenti; a sua volta il “Nomenclatore unico delle definizioni” della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art.10, comma 9 octies del d.l. n. 16 del 2012 costituente “parte integrante, sostanziale e vincolante della convenzione di concessione nonché del bando di gara, delle regole amministrative, delle regole tecniche e dei relativi allegati”, appare definire l’inventario dei beni come “il documento riportante l’elenco dei beni costituenti

la rete telematica e gli aggiornamenti risultanti dagli interventi effettuati nel corso dell’anno solare precedente” aggiungendo che “l’inventario deve essere suddiviso in due Sezioni, quella dei “beni immateriali” e quella dei “beni materiali” e specificando poi che “la sezione “beni immateriali” riguarda: – i diritti esclusivi di proprietà industriale e i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere di ingegno (incluso il software di gioco), registrati a favore di AAMS; – i contratti di fornitura; – le procedure automatizzate incluso il software di connessione e di sicurezza, i manuali, gli studi ed altro; – le banche dati. La sezione “beni materiali” riguarda: – tutti i componenti hardware relativi

alla rete telematica; – i punti di vendita, ciascuno corredato da: denominazione, indirizzo (via numero civico, località, CAP, provincia, regione), titolare dell’esercizio (nome, cognome, data e luogo di nascita), telefono e indirizzo email del titolare, orario di apertura (orario di apertura settimanale, giorno di chiusura, periodo di chiusura), tipologia (bar, tabaccherie, agenzie, ….), dotazione tecnologica per l’esercizio del gioco (tipo, marca, …)”.

 

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