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Sbordoni: “La Corte Costituzionale con la sentenza sulle distanze ha messo in rilevo che la legge pugliese eccede lo scopo”

L’avvocato Stefano Sbordoni, esperto nel settore del gioco pubblico analizza la recente sentenza della Corte Costituzionale. “Con la sentenza n. 108 del 22 marzo 2017, pubblicata in data 12 maggio

18 Maggio 2017

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L’avvocato Stefano Sbordoni, esperto nel settore del gioco pubblico analizza la recente sentenza della Corte Costituzionale.

“Con la sentenza n. 108 del 22 marzo 2017, pubblicata in data 12 maggio u.s., la Corte Costituzionale- commenta- ha dichiarato “non fondate” le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 43 del dicembre 2013 su «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento all’art. 117 della Costituzione.

Andiamo ai fatti.

Con ordinanza del 22 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia del 13 dicembre 2013, n. 43, nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili”. Queste le difese delle Società (operatori del settore), che si vedeva costretta al ricorso al Tar Puglia, sez. Lecce: a) la norma regionale impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», nel cui ambito andrebbero ricondotte le prescrizioni relative a giochi e scommesse. b) la norma pugliese produrebbe un vero e proprio «effetto espulsivo» del gioco lecito dal territorio regionale. Ed invero, nell’ambito dell’istruttoria innanzi al Giudice a quo, le ricorrenti hanno prodotto relazioni tecniche dalle quali emergerebbe che la distanza minima prevista e l’ampiezza della lista dei luoghi considerati “sensibili” renderebbero impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei comuni della Puglia, compreso il capoluogo.

Per la Corte Costituzionale “il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che ricadono nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (…) ma per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”.

La disposizione in esame persegue pertanto in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma della Costituzione), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

Sebbene la Corte Costituzionale abbia confermato il suo orientamento giurisprudenziale, la stessa con sentenza del 22 marzo 2017 fornisce importanti spunti che evidenziano come la politica del governo del territorio e quella rimasta inattuata del nostro Legislatore, possano creare un impasse nell’industria sana dei giochi”.

“La Corte- conclude Sbordoni- nell’analizzare la legge pugliese, non ha mancato di porre in rilievo come la stessa possa apparire come ‘una norma eccedente lo scopo (…) idonea a paralizzare le iniziative imprenditoriali nel settore del gioco lecito, ledendo anche l’affidamento di chi aveva in esso investito’. La Corte sul punto ha ritenuto che ‘tali profili esulano, tuttavia, dall’odierno thema decidendum, non essendo la Corte chiamata a verificare la conformità della norma impugnata a parametri diversi da quelli attinenti a profili di competenza‘. Sicuramente però non si potranno non tenere in considerazione questi passaggi della sentenza che comunque danno importanti indicazioni, e devono costituire un impulso per coloro che devono trovare l’accordo stato-regioni (di cui all’art. 1, comma 936, della Legge n. 208/15), sempre più urgente e non più rinviabile, pena il collasso dell’intero settore”.

Distanze. La Consulta invia la sentenza relativa alla legge della Puglia in Commissione Finanze

 

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