20 Aprile 2024 - 06:41

Sbordoni: “La Conferenza Unificata, oggetto misterioso ma non troppo”

L’avvocato Stefano Sbordoni, esperto di gioco pubblico, analizza alcune questioni legate alla Conferenza Unificata e al rapporto Stato-Enti Locali riguardo i regolamenti. “Si continua a segnalare la pubblicazione di regolamenti

15 Dicembre 2017

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L’avvocato Stefano Sbordoni, esperto di gioco pubblico, analizza alcune questioni legate alla Conferenza Unificata e al rapporto Stato-Enti Locali riguardo i regolamenti.

“Si continua a segnalare la pubblicazione di regolamenti –commenta- in Sardegna quello di Porto Torres è l’ultimo in ordine cronologico – che drasticamente comprimono la raccolta del gioco lecito. Purtroppo accompagnati da una certa inerzia degli operatori del settore, che non si preoccupano abbastanza dell’“ultimo miglio”: gli esercenti.

Il Sindaco di Porto Torres ha individuato nuove fasce orarie in base alla tipologia di attività svolta: bar, circoli ed esercizi similari potranno, infatti, attivare le slot la mattina dalle 9 alle 13, mentre nel pomeriggio esclusivamente dalle 19 alle 23. L’ordinanza è entrata in vigore lo scorso 5 dicembre. Unitamente alle fasce orarie sono state fissate in 500 metri dalle strutture sensibili, come scuole o centri giovanili, le distanze minime di apertura di nuove sale giochi e di installazione delle slot.

L’ordinanza vieta anche l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Vlt, e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi, localizzati a meno di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili, altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani e da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. Sembrerebbe secondo i dati – comunicati dal Serd – che circa il 75% dei cittadini di Porto Torres gioca, e che il 54 % realizza qualche vincita; la circostanza della vincita, elemento naturale nel gioco, viene classificata come un rischio che potrebbe alterare l’equilibrio mentale dei giocatori! Adesso sul banco degli imputati arriva pure la vincita. La violazione dell’ordinanza potrà comportare l’irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro, la chiusura immediata dell’esercizio e la revoca del titolo in caso di nuova apertura, la sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività per un periodo da sette fino a trenta giorni. I sindaci sardi, come del resto i sindaci di molti altri comuni italiani, forse non sanno che il 7 settembre u.s. è stata raggiunta all’unanimità l’intesa sui giochi”.

“Intesa definita- prosegue l’avvocato- a ragione, un buon punto di equilibrio tra tutte le esigenze: quella del contrasto alla criminalità organizzata, quella della riduzione dei volumi di gioco, quella cara al governo del gettito fiscale. Fatto sta che l’intesa non solo non viene rispettata ma viene manifestamente violata: questo nonostante sia chiaro che tutti i regolamenti e le ordinanze emesse in contrasto con l’INTESA del 7 settembre u.s. sono illegittime. Difatti l’intesa che si prefigura fra lo Stato e le Regioni, è un “concorso” necessario e concomitante per la determinazione degli obiettivi della programmazione economica di cui lo Stato è titolare. E costituisce irrinunciabile attribuzione di un potere di intesa fra Stato/persona e Regioni”.

Giova rilevare quello che sostiene a tal proposito la Corte Costituzionale, nell’affermare che “lo strumento dell’intesa tra Stato e Regioni costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto… precisa che (esso) sia… da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell’attività di codeterminazione ad essa connessa in una mera attività consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991 )” .

“In altre parole- conclude Sbordoni- l’esigenza “funzionale” alla conclusione del procedimento, non consente il declassamento dell’attività di codeterminazione in una “mera attività consultiva non vincolante”, ché anzi essa deve ricercarsi, laddove occorra, attraverso “ reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo”. L’intesa forte del 7 settembre u.s. è comunque efficace perché conclude un procedimento avviato dal Legislatore. Il legislatore ha imposto l’“armonia” della programmazione regionale di sviluppo con la predeterminata, ma non meno “contrattata” – per così dire – programmazione economica nazionale. Rinnegando o disconoscendo l’Intesa, si sostanzia quindi la sicura violazione del principio di leale collaborazione, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di una procedura che integra l’esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale”.

PressGiochi