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Sanatoria scommesse. I Monopoli rispondono ai numerosi quesiti

L’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto la possibilità di regolarizzare la posizione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia

27 Gennaio 2015

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L’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto la possibilità di regolarizzare la posizione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia senza essere collegati al totalizzatore nazionale di questa Agenzia.

Poiché sono pervenuti numerosi quesiti concernenti sia le relative modalità procedurali, sia, in particolare, le modalità di regolarizzazione fiscale, si forniscono i primi chiarimenti.

 

PROFILI DI PROCEDURA

  1. Nel caso di soggetto che voglia operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante, la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione deve essere sottoscritta anche dal concessionario con firma autografa su ciascuna domanda di regolarizzazione.
  2. Nel caso di soggetto che voglia operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante, ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015, il titolare della raccolta è il concessionario mentre il titolare del titolo abilitativo alla raccolta per conto del concessionario è il soggetto attivo emergente: conseguentemente, è il concessionario il soggetto passivo dell’imposta unica per l’anno 2015 (sulla base della raccolta effettuata con i propri terminali), mentre il soggetto che intende regolarizzarsi è tenuto al pagamento dell’imposta per gli anni precedenti; il concessionario è tenuto altresì al versamento del canone ed alla prestazione della garanzia, da determinarsi tenendo conto dei punti aggiuntivi di offerta di gioco regolarizzati.
  3. Il soggetto che intende regolarizzare la propria posizione può avvalersi, per il trasporto delle informazioni da e verso il totalizzatore nazionale, anche di un fornitore del servizio di connettività riconosciuto da ADM e la cui attività è oggetto di specifica disciplina nel Provvedimento direttoriale n. 389 del 15 gennaio 2015, senza che sia necessario operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse di un concessionario già operante.
  4. L’acquisizione – da parte del soggetto che sottoscrive l’istanza di regolarizzazione per l’emersione – delle dichiarazioni di cui al penultimo punto della sezione B del modello pubblicato sul sito istituzionale, quando riguardano i soggetti ivi indicati diversi dal sottoscrittore stesso, può avvenire, dati i tempi ristretti della procedura di regolarizzazione, anche successivamente alla presentazione dell’istanza, purchè prima della sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, di cui costituisce, unitamente alle altre dichiarazioni e documentazioni previste, necessario presupposto. Il soggetto che presenta l’istanza, in tal caso, individua: nominativi ed i ruoli negli assetti societari dei soggetti per i quali si riserva di acquisire le dichiarazioni di cui trattasi nei tempi sopraindicati, restando inteso che quanto attiene alla dichiarazione presente nell’istanza è riferibile esclusivamente al soggetto medesimo.

 

PROFILI DI REGOLARIZZAZIONE FISCALE

 

  1. Le modalità di calcolo dell’imposta unica dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento (i termini di decadenza per l’accertamento sono quelli stabiliti dal comma 9, dell’art. 24 del D.L. 6-7-2011 n. 98: il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta), sono quelle indicate dall’articolo 24 del D.L. 6-7-2011 n. 98 (v. home page del sito istituzionale sotto la voce “Tabelle previste dal decreto direttoriale AAMS del 2 dicembre 2011”).
  2. Ai fini della determinazione dell’imposta unica dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015, concorrono gli atti di accertamento già emessi, pur se non seguiti dall’emissione della cartella esattoriale, che attiene alla fase successiva a quella dell’accertamento ovvero quella della riscossione.
  3. Anche nel caso di soggetto che voglia operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante, il versamento della somma di euro 10.000,00, prevista dall’articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è da effettuarsi a cura del soggetto medesimo.
  4. Ai fini della regolarizzazione, il soggetto che intende regolarizzarsi è tenuto al pagamento dell’imposta unica anche per il periodo dal 30/10/2014 al 31/12/2014: come ben precisato dall’articolo 4 del Provvedimento direttoriale n. 389 del 15 gennaio 2015, l’imposta è “dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015”, ovvero per le intere annualità precedenti al 2015 ovvero a partire dalla data in cui ha avuto inizio l’attività, ivi compreso il periodo prima individuato. È appena il caso di osservare che la fissazione della data del 30/10/2014 è rilevante al solo fine di individuare i soggetti che, attivi a quella data, possono beneficiare della norma sulla regolarizzazione.
  5. Per quanto riguarda il versamento dell’imposta – da effettuarsi ai fini della regolarizzazione entro il 31 gennaio 2015 – essendo tale data un sabato, è possibile effettuare il predetto versamento al 1° giorno feriale successivo, ai sensi della lettera h), del comma 1, dell’art. 7 del D.L. 70/2011; ai sensi della norma citata, anche la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata entro la scadenza prima indicata.
  6. Il versamento della somma di euro 10.0000,00, prevista dall’articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n.19, si qualifica come provento erariale dovuto esclusivamente ai fini della regolarizzazione per emersione e, ancorchè sia data la possibilità di portarlo in detrazione già con la prima rata dell’imposta il provento (euro 10.000,00), non è ripetibile a fronte di saldo d’imposta negativo.
  7. Qualora si renda necessario, l’Agenzia potrà invitare i soggetti che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, entro i termini perentori da essa fissati; in tal caso, i termini di conclusione del procedimento sono sospesi fino alla data di completamento o di presentazione dei chiarimenti richiesti.

 

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