29 Marzo 2024 - 07:18

Sanatore scommesse: ADM pubblica disciplinare per la procedura semplificata

I soggetti titolari della raccolta delle scommesse in rete fisica che intendono aderire alla procedura semplificata, devono far pervenire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 15 marzo 2015,

06 Febbraio 2015

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I soggetti titolari della raccolta delle scommesse in rete fisica che intendono aderire alla procedura semplificata, devono far pervenire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 15 marzo 2015, l’esplicita richiesta di adesione alla stessa mediante la compilazione e sottoscrizione, da parte del rappresentante legale o negoziale munito dei necessari poteri, dell’apposito modulo di adesione.

Con la presentazione da parte dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 della dichiarazione di impegno si conclude la prima fase della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Fermo restando che la procedura di regolarizzazione fiscale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse e con il versamento dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza per l’accertamento, con la presentazione della domanda è riconosciuto al soggetto istante, esclusivamente sino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dei giochi pubblici, il diritto di gestire la raccolta delle scommesse elencate all’articolo 2 del predetto disciplinare.

Il successivo articolo 20 dispone che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ponga in essere una verifica amministrativa orientata all’attivazione di ciascun punto di raccolta regolarizzato.

La primaria esigenza di ridurre al minimo disfunzioni e strozzature nel circuito legale di raccolta e di consentire un rapido collegamento al totalizzatore nazionale dei soggetti emersi, richiede una celere attivazione di detta verifica. Ciò comporta che, conformemente a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 20 venga istituita una procedura semplificata in base alla quale possano essere attivati i punti di raccolta.

Disciplinare per l’adesione alla sanatoria dei ctd

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