23 Aprile 2024 - 09:33

Regione Toscana. Articolo 1 e PD presentano nuovo pdl sul gioco con modifiche su distanze, corsi di formazione e sanzioni

Anche se depositata dallo scorso 29 giugno, i consiglieri della Regione Toscana Serena Spinelli (Mdp Articolo 1) e dei consiglieri del Pd Ilaria Giovanetti Paolo Bambagioni, Lucia De Robertis, Massimo

10 Luglio 2017

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Anche se depositata dallo scorso 29 giugno, i consiglieri della Regione Toscana Serena Spinelli (Mdp Articolo 1) e dei consiglieri del Pd Ilaria Giovanetti Paolo Bambagioni, Lucia De Robertis, Massimo Baldi, Alessandra Nardini e Valentina Vada, hanno quest’oggi ufficialmente presentato un nuovo progetto di legge recante “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco e disciplina del gioco d’azzardo pubblico. Modifiche alla l.r. 57/2013”.

La proposta è stata assegnata in sede referente alla terza commissione Tutela della salute – Politiche sociali e del terzo settore.

La prima firmataria, Serena Spinelli di Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista chiede nel pdl di aggiornare alcuni aspetti della precedente legge inserendo la distanza dai luoghi sensibili a 500 metri e il divieto di nuove aperture e nuove installazione a far data dalla legge.

Si inseriscono, inoltre nuovi obblighi formativi per i gestori di sale giochi e scommesse che dovranno partecipare a corsi di aggiornamento e formazione specifici.

La regione Toscana, dovrà, altresì, realizzare e disciplinare  in collaborazione con l’Osservatorio regionale, l’Anci e le associazioni di categoria tali corsi. La proposta non ha effetti diretti sul bilancio della Regione.

 

Come ha dichiarato Serena Spinelli, “è necessario adeguare le disposizioni in vigore sul gioco d’azzardo assegnando un ruolo più attivo alle amministrazioni comunali e alle associazioni impegnate nella lotta al gioco d’azzardo. Vengono integrate le definizioni per identificare i luoghi sensibili nei quali non è ammessa l’apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonche delle slot machine.

Vengono infine,  – conclude la consigliera –  aggiornati gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri scommesse e sale giochi, nonché aggiornati i controlli e le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi”.

 

Il Testo è composto da 7 articoli:

Nell’articolo 1 vengono modificate la definizione di Disturbo del Gioco D’Azzardo in conformità con i recenti riferimenti del DSM-5 e dell’OMS oltre le definizioni di centro scommesse.

Nell’articolo 2 viene integrata la disposizione “che vieta l’apertura di centri scommesse, spazi da gioco con vincita in denaro e la nuova installazione di apparecchi a una distanza inferiore di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio ricreativi e sportivi e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e socio assistenziale”. Inoltre si dà ai comuni la possibilità di individuare altri luoghi ritenuti “sensibili” nei quali “non è ammessa l’apertura dei predetti centri”.

Nell’articolo 3 si descrivono i divieti per le nuove istallazioni degli apparecchi per il gioco lecito nei centri scommesse e negli spazi gioco ubicati entro le distanze stabilite dai luoghi sensibili (500 m).

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono e ridefiniscono gli obblighi formativi previsti per i gestori dei centri scommesse e di spazi per il gioco lecito.

Gli articoli 6 e 7 “adeguano le disposizioni in materia di controllo e sanzioni con le modifiche di legge proposte”.

 

 

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