25 Aprile 2024 - 06:41

Region Puglia: IIIa Comm. a lavoro su pdl gioco d’azzardo patologico

Il prossimo giovedì 28 febbraio  presso la Regione Puglia la IIIa Commissione torna a discutere in sede referente la proposta di legge a firma del consigliere Colonna e altri: “Modifiche

22 Febbraio 2019

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Il prossimo giovedì 28 febbraio  presso la Regione Puglia la IIIa Commissione torna a discutere in sede referente la proposta di legge a firma del consigliere Colonna e altri: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’”.

 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico”

Art. 1
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43

  1. All’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico”, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 2 le parole: “in un raggio non inferiore a cinquecento metri” sono sostituite dalle seguenti : “in un raggio inferiore a cinquecento metri”; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento con apparecchi di cui al comma 2 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di entrata in vigore del presente comma”.; “2 ter. Sono equiparati a nuova installazione:
  2. a) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività;
  3. b) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
  4. c) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere.”;
  5. c) alla fine del comma 7, è aggiunto il seguente periodo: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti o proiezioni video che pubblicizzino vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.”;
  6. d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.”;
  7. e) al comma 8 dopo le parole “di cui ai commi 2,” sono inserite le seguenti: “2 bis, 2 ter,”;
  8. f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: “10 bis. Nessun contributo o beneficio economico, comunque denominato e a qualunque titolo richiesto, può essere erogato dalla Regione Puglia in favore di emittenti televisive a diffusione locale o regionale che trasmettano, nella loro programmazione, messaggi pubblicitari volti a promuovere la diffusione di giochi che possano sviluppare dipendente.”.

 

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