19 Aprile 2024 - 12:55

Pisa. Il CdS respinge il ricorso contro la mancata concessione della licenza per una sala Vlt a causa del distanziometro

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto il ricorso contro la Questura di Pisa non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. TOSCANA –

27 Luglio 2018

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto il ricorso contro la Questura di Pisa non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II “concernente il diniego subito dalla società ricorrente della chiesta autorizzazione per la raccolta di giocate tramite apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S, motivato sul presupposto della mancanza di idonea certificazione attestante che i locali in cui l’attività verrà esercitata rispettano le distanze da luoghi sensibili previste dalla Legge della Regione Toscana 18 ottobre 2013, n. 57”.

Per il CdS: “E’ incontroverso in fatto che, in corso d’istruttoria, il Questore di Pisa – al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della chiesta autorizzazione – ha richiesto all’odierna appellante di documentare, mediante certificazione, il rispetto delle distanze previste dall’art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 57/2013; nell’occasione la società appellante ha ritenuto di non essere tenuta a produrre tale certificazione all’autorità amministrativa.

Sempre in corso d’istruttoria il Questore – per il tramite di informazioni ottenute dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa – ha accertato che i locali dell’azienda, non rispettano le distanze minime dai luoghi sensibili previste dall’art. 4 della L.R. cit. trovandosi a meno di 500 mt di distanza da un Istituto Scolastico”.

Prosegue il Consiglio: “Come correttamente osservato dal primo giudice l’istallazione degli apparecchi c.d. “VLT” è sottoposta all’autorizzazione del Questore non soltanto per le verifiche – come erroneamente sostiene l’appellante – del requisito di moralità del richiedente (in relazione ad una meramente assertiva minore pericolosità di tale tipologia di dispositivi) ma anche con riferimento alla verifica del regime distanziale previsto dalla richiamata legislazione regionale.

Da qui l’infondatezza dell’appello proposto”.

 

PressGiochi