28 Marzo 2024 - 15:04

Piozzi (Astro): “I profili di (il)legittimità costituzionale delle leggi regionali sul gioco lecito”

Una delle questioni più dibattute da quando il sistema del gioco lecito è stato messo sotto attacco dalle autorità locali è quello riguardante la legittimità costituzionale delle leggi regionali che

29 Gennaio 2018

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Una delle questioni più dibattute da quando il sistema del gioco lecito è stato messo sotto attacco dalle autorità locali è quello riguardante la legittimità costituzionale delle leggi regionali che disciplinano la materia.

La legittimità costituzionale della normativa regionale- scrive Massimo Piozzi – Centro Studi Astro –  va esaminata sotto un duplice profilo:

1) Rapporti tra Stato e Regioni: eventuale straripamento dalle proprie competenze da parte delle Regioni.

2) Legittimità nel merito della legge regionale: rispetto o meno delle norme e/o dei principi stabiliti dalla Costituzione (a prescindere dal rapporto stato /regioni).

Sotto il primo profilo è ormai pacifico che le Regioni hanno in materia di gioco una potestà legislativa concorrente il che significa che possono emanare norme che riguardano il settore purché nel rispetto dei “principi fondamentali” della materia, disciplinati da norme di esclusiva competenza dello Stato.

Come è di competenza esclusiva dello Stato la creazione/autorizzazione di nuovi giochi.

E’ quindi incompatibile con la Costituzione una normativa regionale che si proponga (o, comunque, determini) l’abolizione, di fatto, di un intero settore economico “autorizzato” e “legalizzato” dallo Stato.

Bisogna però precisare che soltanto allo Stato (attraverso un’iniziativa del Governo) spetta, nel caso in cui sia ravvisato uno sconfinamento di competenze da parte delle Regioni, sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale l’eventuale conflitto di competenza.

Sotto il secondo profilo (illegittimità nel merito della norma regionale), il motivo prevalente di illegittimità che può colpire una legge regionale “escludente” un intero settore economico, è ravvisabile nella violazione del principio di libertà dell’iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione.

E’ pur vero che tale principio di “libertà economica” può trovare limiti in ragioni di tutela dell’interesse pubblico tra cui è ovviamente ricompresa la tutela della salute dei cittadini.

La necessità di tutelare la salute pubblica autorizza la limitazione di determinate attività industriali se non addirittura la loro eliminazione.

Ma l’appartenenza dell’Italia all’UE impone l’utilizzo di precise cautele.

L’obiettivo della tutela della salute pubblica, se deve determinare l’espulsione di tutte le attività di gioco lecito già insediate e già autorizzate (tanto dallo Stato quanto dagli Enti Locali), deve essere condiviso dallo Stato; in sostanza non può essere “regionalizzato”. Qualora lo Stato abbia “formalizzato” un assetto di tutela sanitaria diverso da quello adottato dalla Regione, lo Stato membro dell’Unione Europea non potrebbe più invocare la salvaguardia della salute per espellere attività economiche dei cittadini comunitari già lecitamente autorizzate ed insediate, e sicuramente non potrebbe esonerarsi dal risarcimento /indennizzo.

Tale ultimo argomento ci offre l’occasione di evidenziare un altro profilo di possibile illegittimità costituzionale che è appunto quello della contrarietà della legge italiana ai trattati e ai principi comunitari. Questo in virtù di quanto stabilito dall’art. 10 della Costituzione.

Proprio in tale ambito va ricondotta l’iniziativa di ASTRO che ha fatto sì che il 18 aprile 2017 sia stata presentata alle Istituzioni Europee una petizione a firma dell’on. europarlamentare Alberto Cirio per denunciare gli effetti distorsivi che la Legge Regionale del Piemonte avrebbe sulla concorrenza del mercato interno nel momento in cui impone il divieto di installazione di apparecchi da intrattenimento dal raggio di 500m rispetto ai cd. luoghi sensibili.

In particolare, nella petizione è stata denunciata la violazione del principio di proporzionalità: l’effetto espulsivo del ‘distanziometro’ sarebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo di scoraggiare il gioco d’azzardo patologico costituendo, al tempo tesso, una palese violazione delle libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e di prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE).

 

PressGiochi