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Piemonte. Brondolo (Com. Domodossola): “La Regione ha lasciato soli Comuni e Polizie locali ad applicare la legge sul gioco”

Il Giudice di Pace di Verbania ha respinto il ricorso presentato da un pubblico esercizio del centro storico di Domodossola dove erano stati rinvenuti otto apparecchi per il gioco, di

31 Maggio 2019

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Il Giudice di Pace di Verbania ha respinto il ricorso presentato da un pubblico esercizio del centro storico di Domodossola dove erano stati rinvenuti otto apparecchi per il gioco, di cui sei accesi, collocati a distanza abbondantemente inferiore a quella minima prevista dalla normativa regionale, riconfermando così la piena legittimità dell’operato della Polizia Locale domese.

 

Come spiega il Comandante Marco Brondolo “la sentenza del Giudice di Pace – che fa stato solo tra le parti coinvolte nel procedimento sanzionatorio – introduce tuttavia un’interpretazione profondamente innovativa della legislazione regionale”.

Questa l’informativa completa trasmessa dall’Amministrazione Comunale di Domodossola:

Con verbale n. 5 del 19 gennaio 2018 il personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Domodossola, nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico, aveva sanzionato un pubblico esercizio di somministrazione sito nel centro storico, perché erano stati rinvenuti otto apparecchi per il gioco di cui all’art.110 commi 6° e 7° del RD 773/1931, di cui sei accesi ed in funzione, tutti collocati a distanza abbondantemente inferiore a quella minima, prevista dalla normativa regionale, dai luoghi sensibili (nel caso in esame si trattava di uno sportello bancomat e di una scuola).

Contro il verbale le parti sanzionate avevano proposto ricorso amministrativo, respinto dal Dirigente dell’Area Attività Produttive del Comune, che aveva confermato la piena legittimità dell’accertamento di violazione della Polizia Locale con l’ordinanza.774 del 26.06.2018, che ingiungeva al trasgressore ed all’obbligato in solido il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (determinata nel minimo edittale) per la somma di € 12.000, 00 (dodicimila euro),corrispondente ad € 2.000, 00 (duemila euro) per ognuno dei sei apparecchi trovati in funzione durante il sopralluogo della Polizia Locale.

Il destinatario dell’ordinanza ingiunzione aveva quindi presentato opposizione all’ordinanza ingiunzione del Comune, presso il Giudice di Pace di Verbania: con sentenza  del 12 novembre 2018, pervenuta in data odierna ( 30 maggio ndr) alla Città di Domodossola, il Giudice di Pace ha riconfermato la piena legittimità dell’operato della Polizia Locale di Domodossola, da sempre in prima fila nello svolgimento degli accertamenti in questa materia.

La sentenza del Giudice di Pace – che fa stato solo tra le parti coinvolte nel procedimento sanzionatorio – introduce tuttavia un’interpretazione profondamente innovativa della legislazione regionale, che potrebbe avere una portata ben più ampia; argomenta infatti il Giudice che :

“In ogni caso la norma [art.5 comma 1° L.R.9-2016 della Regione Piemonte n.d.r.] parla di collocazione di apparecchi, quindi anche a prescindere dal concreto utilizzo, che pure è stato riscontrato, il ricorrente sarebbe stato soggetto a sanzione anche ove tutti fossero spenti; la ratio della normativa appare infatti volta ad evitare il pericolo di esercizio e sviluppo del gioco d’azzardo. Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato e l’ordinanza ingiunzione confermata […]”.

La normativa regionale, rappresentata dalla L.R. 9 del 2 maggio 2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, fin dalla sua entrata in vigore, ha comportato una lunga serie di rilevanti problematiche interpretative, alle quali la Regione ha cercato di porre rimedio con un link ad una serie di quesiti risolti (FAQ – frequently asked questions),rintracciabile all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico-gap-legge-92016

Oltre ad una raccolta della normativa e delle circolari che trattano la materia, rintracciabile all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/normativa-sul-gioco-dazzardo-patologico-gap

Tuttavia, nonostante gli sforzi di chiarimento posti in essere dagli organi regionali, le plurime e rilevanti incertezze presenti nell’interpretazione del testo normativo hanno reso estremamente difficile la sua concreta ed efficace applicazione, lasciando solo ai Comuni, ed in particolare alle Polizie Locali, tutte le più rilevanti scelte operative ed il rischio, più che concreto, di una probabile soccombenza nel contenzioso giudiziario, con il conseguente accollo di tutti i rilevanti oneri economici necessari per sostenere nelle sedi giudiziarie le ragioni degli Enti pubblici nei procedimenti conseguenti all’applicazione delle sanzioni.

Se alla normativa regionale ha fatto seguito una sorta di “armiamoci… e partite”, a quel compito la Città di Domodossola ed il suo organo di Polizia Locale – afferma il Comandante – Comm. Capo Dott. Marco Brondolo – non si sono affatto sottratti, pur operando nella consapevolezza di quei rischi economici per il Comune, provocati dalle incertezze della normativa.

Nei giorni precedenti erano state sottoposte a controlli da parte della Polizia Locale tutte le sale giochi presenti sul territorio comunale, senza rilevare violazioni in atto alla legge regionale 2 maggio 2016, n.9 “Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” con riferimento alla recente scadenza (20 maggio 2019),per alcune di quelle attività, dei termini stabiliti per l’adeguamento alle distanze minime dai “luoghi sensibili”.

Dal link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-05/faq_gap_new.pdf

Art. 13 – Norme transitorie La L.R. 9/2016 è entrata in vigore in data 20 maggio 2016. Con riferimento agli obblighi di adeguamento rispetto alle distanze dai c.d. “luoghi sensibili, si evidenzia che il combinato disposto degli articoli 5 e 13 della L.R. n. 9/2016 prescinde dalla tipologia dell’attività esercitata, in quanto il rispetto delle distanze è riferito all’installazione e collocazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo ultimo aggiornamento 15 maggio 2019 unico delle leggi di pubblica sicurezza). Pertanto, rispetto agli obblighi di distanza di cui all’articolo 5, i termini di adeguamento previsti all’art. 13 sono i seguenti: • entro diciotto mesi (ovvero entro il 20/11/2017) per gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della Legge regionale 2 maggio 2016 n. 9, gestiscono gli apparecchi per il gioco, di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, ai sensi del comma 1 • entro tre anni (ovvero entro il 20/05/2019) per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, ai sensi del comma 2 • entro cinque anni (ovvero entro il 20/05/2021) per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse nel caso in cui le relative autorizzazioni siano state rilasciate a partire dal 1° gennaio 2014, ai sensi del comma 2 • entro i cinque anni (ovvero entro il 20/05/2021) per i titolari delle sale scommesse nel caso in cui le relative autorizzazioni siano state rilasciate tra il 1° gennaio 2015 e il 27 ottobre 2016, ai sensi del comma 2 bis. Per gli esercenti e/o titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui sopra sono consentite ulteriori installazioni di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, entro i termini stabiliti dall’articolo 13, fatto salvo il rispetto dell’articolo 5 alla scadenza dei termini stabiliti. L’articolo 134 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018.) ha apportato modifiche all’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 e si applica a partire dalla pubblicazione della L.R. n. 19/2018, in altri termini dal 17 dicembre 2018. Il nuovo art. 13 prevede anche una tempistica di adeguamento nei confronti degli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico e ai titolari di sale gioco o scommesse che si trovino a non rispettare più le distanze dai luoghi sensibili (ad es. chiese, scuole, banche, ospedali…) per fatti sopravvenuti. Ciò significa che si applica agli esercenti e ai titolari che gestivano gli apparecchi per il gioco in regola rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 5 (relativo ai limiti distanziometrici) e che successivamente non lo sono più, in quanto vicino al loro locale è stato aperto un cd luogo sensibile (ad es. uno sportello bancario). Con riferimento al comma 2 ter gli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. n. 773/1931 collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 5 entro i quattro anni successivi alle situazioni sopravvenute. Con riferimento ai commi 2 quater e quinquies i titolari di sale da gioco e di sale scommesse che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. n. 773/1931 dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 5 entro otto anni successivi alle situazioni sopravvenute”.

 

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