18 Aprile 2024 - 15:04

Per “un errore materiale” cancellata dall’elenco soggetti autorizzati alla raccolta di gioco, Tar Lazio accoglie ricorso

La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso per l’annullamento della nota provvedimento con cui l’A.D.M., Sezione Operativa Territoriale Caserta, aveva disposto la cancellazione della titolare

13 Dicembre 2016

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La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso per l’annullamento della nota provvedimento con cui l’A.D.M., Sezione Operativa Territoriale Caserta, aveva disposto la cancellazione della titolare di diversi esercizi dall’elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro perchè nel momento in cui era stata presentata istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta del gioco, “per mero errore materiale”, erano stati indicati anche gli esercizi di cui era stata ceduta la gestione. Anche se la parte ricorrente aveva restituito le licenze delle attività cedute, per aver reso una dichiarazione mendace la ricorrente era stata  cancellata dall’Albo. Per il Tar “la dichiarazione “mendace” non sarebbe relativa al possesso dei requisiti richiesti ex lege per l’iscrizione nell’elenco, bensì al fatto che, nell’istanza di rinnovo, sono stati indicati anche gli esercizi di cui era stata ceduta la gestione”. “La non veridicità di quanto dichiarato rileva nella misura in cui abbia determinato l’attribuzione di un beneficio”. Ma ciò “non si verifica nel caso in esame”. “La decadenza di una delle licenze possedute non comporta la cancellazione dall’elenco”.

“Appare dunque corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il falso rilevato dall’amministrazione doveva ritenersi “innocuo” e, come tale, inidoneo a riflettersi in senso favorevole, ovvero pregiudizievole, nella sua sfera soggettiva.

Per quanto occorrer possa, è infine bene precisare che non risultano venuti meno nemmeno gli ulteriori requisiti prescritti”.

Per questi motivi “il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di cancellazione impugnato”.

PressGiochi