28 Marzo 2024 - 21:26

Pdl alla Camera. Baroni e Silvestri (M5S): “Stop alla pubblicità di qualsiasi gioco d’azzardo”

“È necessario bloccare immediatamente ogni forma di pubblicità a qualsiasi gioco d’azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma

07 Giugno 2018

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“È necessario bloccare immediatamente ogni forma di pubblicità a qualsiasi gioco d’azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale essenziale testimonianza sui reali valori perseguiti nell’ordinamento giuridico italiano”.

Lo affermano gli onorevoli del Movimento 5 Stelle Massimo Enrico Baroni e Francesco Silvestri nella proposta di legge presentata alla Camera in questi giorni

 

“Il marketing – affermano i penta stellati – ha portato al gioco d’azzardo una quantità di persone impressionante, circa 15 milioni di giocatori abituali. La pubblicità ha assunto un ruolo determinante e pesantissimo non solo per il « reclutamento » di nuovi giocatori. Essa promuove una visione distorta dell’individuo e dei rapporti sociali.

È ancora paradossale che le convenzioni di concessione in vigore obblighino i concessionari a investire capitali ingenti in pubblicità.

Peraltro, anche le stime sui volumi di gioco illegale sono in aumento, dimostrando con ciò che le motivazioni addotte per giustificare l’aumento dell’offerta e della pubblicità connessa erano infondate.

Infine, è piuttosto evidente che le sacche di illegalità che scopriamo nel mercato del gioco d’azzardo on line sarebbero molto ridimensionate proibendo la pubblicità che nella rete internet è fondamentale per la conoscibilità dei siti”.

 

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Divieto di pubblicità per i giochi con vincite in denaro).
1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse
sono diffuse.
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 2.
(Clausola di salvaguardia finanziaria).
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

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